Convocazione supplenze a Scuola: ecco come funziona

di Teresa Barone

12 Aprile 2022 08:30

Convocazione supplenze, proposta di assunzione, accettazione: regole, procedure e sanzioni per l’attribuzione degli incarichi ai docenti nella Scuola.

In attesa dell’Ordinanza Ministeriale per il rinnovo delle graduatorie GPS ai fini degli inserimenti in elenco e degli aggiornamenti di punteggio in base ai quali procedere con la convocazione per il conerimento di nomine e supplenze, facciamo il punto sulla normativa, valida sia per gli insegnanti sia per il personale ATA, e sulle istruzioni operative basate su procedura informatizzata, così come definita dal MIUR per l’attribuzione degli incarichi di supplenza nella scuola statale per il personale docente e ATA. Vediamole in dettaglio.

Convocazione supplenze

La convocazione dei supplenti avviene in modalità telematica, attraverso la ricezione di un messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento all’indirizzo email o PEC indicato nella domanda. La comunicazione deve contenere i dettagli della proposta di assunzione, indicando:

  • data di inizio;
  • durata della supplenza;
  • orario complessivo settimanale;
  • termine entro il quale deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
  • recapiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti supplenti;
  • eventuale ordine di graduatoria nel caso di convocazione multipla diretta a più aspiranti;
  • data in cui sarà assegnata la supplenza.

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Accettazione supplenze

Anche l’accettazione della convocazione da parte degli aspiranti supplenti deve avvenire attraverso apposita funzione online. In caso di supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore.

Per quanto concerne le sanzioni, previste per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio o abbandono delle supplenze, vengono applicate anche a chi è stato nominato tramite la messa a disposizione e solo per l’anno scolastico in corso:

  • rinuncia a una nomina dalle GAE o dalle GPS: comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
  • rinuncia a una nomina dalle graduatorie d’istituto: comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati o che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento;
  • mancata presa di servizio dopo aver accettato una nomina dalle GAE/GPS: comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE, delle GPS e delle graduatorie di istituto per il medesimo insegnamento;
  • mancata presa di servizio dopo aver accettato una nomina dalle graduatorie d’istituto: comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
  • abbandono di una supplenza dalle GAE/GPS: comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE, delle GPS e delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso in cui l’aspirante è inserito;
  • abbandono di una supplenza dalle graduatorie d’istituto e da MAD: comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.