I dipendenti degli Ordini Professionali hanno diritto alla formazione sulle materie per le quali il legislatore ha previsto specifici obblighi ma non sono vincolati al rispetto del monte ore minimo annuo di 40 ore.
Il chiarimento viene fornito dall‘informativa 116/2025 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in risposta a molteplici dubbi posti dalla categoria sul rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025 sulla valorizzazione delle persone attraverso la formazione.
L’obbligo di 40 ore di formazione nella PA
La direttiva chiarisce gli obiettivi a cui deve tendere la formazione, le competenze che le persone devono sviluppare, e prevede che a partire dal 2025 vadano garantite ai dipendenti almeno 40 ore di formazione pro-capite annue.
I dipendenti degli ordini professionali in linea generale sono chiamati ad adeguarsi ai principi generali in materia di pubblico impiego (lo prevede esplicitamente il comma 2 bis del Decreto Legge 101/2013) ma non sono soggetti alle disposizioni relative alla valutazione delle performance.
L’obbligo di 40 ore di formazione annua costituisce uno specifico obiettivo assegnato al personale dirigente di tali enti ai fini della valutazione della performance. Di conseguenza, spiega il CNDCEC, non riguarda i dipendenti degli ordini professionali.
Il diritto alla formazione
La nota dei Commercialisti ricorda tuttavia che anche ai dipendenti di tali enti dev’essere assicurata un’adeguata formazione, a partire da quella sulle materie per le quali il legislatore ha disposto un obbligo formativo (es. normativa di prevenzione della corruzione, normativa sul trattamento dei dati personali, normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, etc.), attraverso idonee iniziative parametrate alle loro peculiarità, nonché alle specifiche caratteristiche organizzative e dimensionali. In questo senso viene citato il Testo unico sul pubblico impiego (il Dlgs165/2001) che stabilisce il principio generale del diritto alla formazione del personale pubblico.
In conclusione:
si deve escludere, per il personale dipendente degli Ordini territoriali, la ricorrenza dell’obbligo di effettuazione di un monte minimo di 40 ore formative annuali, dovendosi riscontrare unicamente un generale obbligo di garantire al medesimo personale un’adeguata formazione nei termini sopraindicati.