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Tasse universitarie: esonero anche per la doppia laurea

di Teresa Barone

24 Ottobre 2022 15:00

FAQ del MUR sulla doppia laurea: esonero dal versamento delle tasse per entrambe le iscrizioni in presenza dei requisiti richiesti, obbligo di frequenza.

La doppia laurea è ammmessa dall’anno accademico 2022-2023, permettendo la contemporanea iscrizione degli studenti a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più Università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale fatta eccezione per i corsi di specializzazione medica.

Doppia laurea con doppio esonero

La sezione FAQ predisposta dal Ministero dell’Università chiarisce i dubbi relativi al versamento delle tasse universitarie in questi casi particolari.

Rispondendo al quesito relativo all’esonero per lo studente che si iscrive a due corsi dello stesso e/o differente ateneo, il MUR chiarisce che si applica a entrambe le iscrizioni, fermo restando la presenza dei requisiti previsti e fatto salvo l’eventuale vincolo dell’obbligo di frequenza.

Se uno studente si iscrive a due corsi dello stesso e/o differente ateneo, l’esonero si applica a una sola iscrizione, anche se sono rispettati i requisiti per entrambe, oppure ad entrambi i corsi di studio?

La normativa prevede l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica – in presenza dei requisiti previsti – a entrambe le iscrizioni.

Il decreto istitutivo della doppia laurea (di cui alla Legge 33/2022) ha inoltre precisato che, nel caso in cui uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione a un secondo corso che non presenti obblighi di frequenza.

Le doppie iscrizioni ammissibili

Quali sonoi casi delle possibili contemporanee iscrizioni disciplinati dalla legge n.33/2022?

Restano invece ferme le disposizioni riguardanti l’iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con Atenei esteri, e la disciplina che prevede il rilascio di titoli congiunti nel caso di corsi distudio interateneo nazionali”, la regola dei 2/3 nella fatti specie non si applica.