La retribuzione dei dirigenti: catene alberghiere

di Rosanna Marchegiani

6 Luglio 2009 07:00

Al dirigente di albergo compete un trattamento economico costituito da minimo contrattuale mensile, eventuali aggiunte concordate tra le parti (quali premi, provvigioni, superminimi, ecc.) e la valutazione attribuita al vitto e alloggio

Il CCNL stipulato tra l’AICA (Associazione Italiana Catene Alberghiere) e la FeNDAC (Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, Ausiliarie, del Terziario Avanzato) stabilisce che il trattamento economico dei dirigenti di alberghi aderenti all’Associazione Italiana Catene Alberghiere è fissato tra il dirigente stesso e l’imprenditore e va specificato nell’atto scritto di assunzione o nomina.

Il trattamento economico deve comprendere:

  • il minimo contrattuale mensile;
  • eventuali aggiunte concordate tra le parti come premi, partecipazioni, provvigioni, superminimi, nonché elementi autonomi distinti;
  • la valutazione attribuita al vitto e alloggio.

Possono far parte della retribuzione anche:

  • l’elemento di maggiorazione, nel caso di dirigenti assunti o nominati prima del 30 settembre 1995;
  • gli scatti di anzianità, nel caso di dirigenti assunti o nominati prima del 1° novembre 1999.

A partire dal 01 luglio 2004 il minimo contrattuale mensile è fissato in 3.000 euro lorde. L’accordo di rinnovo del contratto, siglato in data 18 febbraio 2008, ha stabilito i seguenti aumenti della retribuzione di fatto:

  • 200 euro mensili lordi, a partire dal 1° gennaio 2008;
  • 150 euro mensili lordi, a partire dal 1° gennaio 2009;
  • 150 euro mensili lordi, a partire dal 1° gennaio 2010. Per quanto concerne quest’ultimo aumento le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di dicembre 2009 per eventuali aggiustamenti tenuto conto dell’andamento dell’inflazione.

Ai dirigenti assunti o nominati dopo il 18 febbraio 2008 e fino al 31 dicembre 2009 sono dovuti gli aumenti che decorrono dall’anno successivo a quello della nomina o assunzione. Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31/12/2006 a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessione.

Date le specificità tipiche dell’attività alberghiera e la necessità di esercitare con continuità le funzioni direttive nonché di controllo e di vigilanza del complesso aziendale e della qualità dei servizi offerti è prevista per il dirigente la fruizione di vitto e alloggio di servizio adeguanti alle sue funzioni. In mancanza, viene riconosciuta al dirigente, un’indennità sostitutiva che deve essere corrisposta in dodici mensilità.

Eventuali erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa sono esaminati dalla commissione paritetica nazionale. Presso tali commissioni possono essere depositati gli accordi collettivi, aziendali o individuali volti a stabilire i criteri di corresponsione della retribuzione variabile legata ai risultati conseguiti in azienda.