Con la pubblicazione delle nuove FAQ sul proprio sito, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul Concordato Preventivo Biennale per i professionisti associati, anche a seguito di modifiche normative introdotte dal Decreto Legislativo 13/2024.
Le recenti modifiche al regime del CPB hanno infatti sollevato una serie di dubbi tra gli studi associati, che devono fare i conti con le disposizioni che ne regolano l’accesso e i requisiti per il 2025-2026.
Le nuove cause di esclusione dal Concordato Preventivo
L’intervento normativo di cui al DL 13/2024 (agli articoli 10 e 11) ha introdotto due nuove cause di esclusione dal CPB, principalmente riguardanti i professionisti associati e le società tra professionisti. Le modifiche mirano a garantire che tutti i membri di un’associazione o società tra professionisti aderiscano alle stesse regole per evitare ingiustificati vantaggi fiscali. I nuovi vincoli sono stati inseriti nelle lettere b-quinquies) e b-sexies) all’articolo 11, comma 1 del decreto.
- il comma 1 b-quinquies) prevede l’esclusione per i contribuenti che, nel periodo d’imposta precedente, hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo e al contempo partecipato a un’associazione professionale o società tra professionisti (non si applica se sia il contribuente che l’associazione/società aderiscono per gli stessi periodi d’imposta);
- il comma 1 b-sexies) prevede l’esclusione per le associazioni o società tra professionisti che non vedano l’adesione da parte di tutti i soci o associati che dichiarano redditi di lavoro autonomo.
Le nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate sul CPB
Le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate rispondono a tre importanti quesiti, chiarendo i dettagli su come le modifiche alle norme si applicano alle adesioni per il biennio 2025-2026.
1. Nel biennio 2025-2026 può aderire l’associato se lo studio aveva già aderito nel 2024-2025? E può aderire lo studio se gli associati avevano già aderito nel 2024-2025?
- Nel primo caso, gli associati con partita IVA individuale che non hanno aderito al CPB nel biennio 2024-2025 possono farlo nel biennio successivo, a condizione che lo studio professionale rinnovi la propria adesione al CPB per il periodo d’imposta 2026. In tal caso, gli effetti del concordato si producono regolarmente.
- Anche nel secondo caso la risposta è positiva. Lo studio professionale può aderire al CPB nel biennio 2025-2026, purché gli associati rinnovino la propria adesione per il periodo d’imposta 2026. La sincronia tra le adesioni è essenziale per evitare le cause di esclusione previste dalle nuove disposizioni.
In entrambe le ipotesi, il mancato rinnovo dell’adesione al CPB da parte dell’associazione o dei singoli associati comporta una causa di cessazione, come previsto dall’articolo 21, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies) del Dlgs n. 13/2024.
2. Possono aderire nel 2025-2026 lo studio e i suoi associati con partita IVA autonoma se uno dei partecipanti era escluso dall’applicazione ISA nel 2024?
Sì, l’adesione al CPB è possibile per lo studio associato e per gli associati che applicano gli Isa, anche se uno dei partecipanti è escluso (come nel caso del regime forfettario). La condizione per accedere è che il soggetto applichi gli Isa; chi non li applica è escluso, ma ciò non impedisce l’accesso agli altri membri per cui gli Isa sono applicabili.
3. Una ditta individuale che ha aderito al CPB nel 2024-2025 e che a fine 2024 ha ceduto un ramo d’azienda è soggetta a causa di cessazione?
La risposta è no, la causa di cessazione non si applica. Sebbene la cessione di ramo d’azienda sia assimilabile al conferimento (che è causa di cessazione per società ed enti), la norma fa riferimento esplicito solo a “società ed enti” e non alle imprese individuali. Pertanto, per le ditte individuali, tale causa di cessazione non opera.