
Il lavoro negli studi professionali è disciplinato da un CCNL ad hoc, che prevede al suo interno anche alcuni articoli mirati a regolare le trasferte di lavoro compiute dai dipendenti.
Il CCNL degli studi professionali, infatti, prevede che il lavoratore in trasferta percepisca un rimborso per le spese sostenute, oltre a una diaria di importo variabile da corrispondere giornalmente.
L’articolo 109 del CCNL, nello specifico, stabilisce che al lavoratore in trasferta, oltre al rimborso dell’importo delle spese di viaggio e delle altre spese eventualmente sopportate, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera pari a:
- 16 euro al giorno per trasferte eccedenti le 8 ore e fino alle 24 ore;
- 30 euro al giorno per trasferte eccedenti le 24 ore.
Lo stesso articolo, inoltre, afferma che:
In luogo della diaria di cui al n. 1), il datore di lavoro ha facoltà di disporre il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale.
Il CCNL, in tema di trasferte, ribadisce che in caso di mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione attribuite al lavoratore, tali mezzi e le relative spese siano a carico del datore di lavoro.