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Lavoro a tempo determinato: come calcolare le assunzioni

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 21 Novembre 2013
Aggiornato 9 Aprile 2014 17:22

L'Interpello del Ministero del Lavoro chiarisce i criteri per il corretto computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Con l’Interpello n. 30/2013 il Ministero del Lavoro risponde a Confindustria in merito ai criteri di computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato (articolo 9, D.Lgs. n. 124/2004) e più in particolare alla corretta applicazione:

  • dell’art. 8, D.Lgs. n. 368/2001 ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali di cui all’art. 35, L. n. 300/1970;
  • dell’art. 12, D.Lgs. n. 25/2007, sulla disciplina dell’informazione e della consultazione dei lavoratori;
  • dell’art. 2 , comma 2, D.Lgs. n. 113/2012 concernente i CAE (Comitati Aziendali Europei).

Come effettuare il computo

In base a tali norme, il Ministero chiarisce che per la corretta determinazione della base di computo è necessario calcolare la somma di tutti i periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato, svolti a favore del datore di lavoro nell’ultimo biennio e quindi dividere il totale per 24 mesi. Si ottiene in questo modo il numero medio mensile dei lavoratori subordinati impiegati nell’arco di 24 mesi da parte del datore di lavoro stesso. Nel caso in cui si ottenga un valore con la virgola si arrotonderà il numero per difetto nei casi in cui il risultato sia compreso tra 0,01 e 0,50, o per eccesso nel caso in cui sia compreso tra 0,51 e 0,99 (es . 1,50 = 1 unità; 1, 51 = 2 unità).

Comitati Aziendali Europei

Per quanto riguarda i Comitati Aziendali Europei, secondo il Ministero, “il riferimento alla “ponderazione” non sembra modificare nella sostanza il criterio di computo contemplato dalle due disposizioni innanzi menzionate”. Poiché “le soglie minime prescritte per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio ponderato mensile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni”, riferendosi sia ai rapporti di lavoro a tempo determinato che a quelli a tempo indeterminato. Per maggiori informazioni consulta l’Interpello del Ministero del Lavoro.