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Appalti: niente responsabilità sugli autonomi

di Barbara Weisz

3 Settembre 2013 10:50

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Professionisti esclusi dalla responsabilità solidale delle imprese in materia di obblighi previdenziali e assistenziali negli appalti: lo chiarisce la circolare applicativa della Legge Lavoro, che prevede inoltre nuove sanzioni per chi viola le norme su salute e sicurezza.

La circolare ministeriale n.35 contenente le regole applicative sul Dl Lavoro (Dl 76/2013, convertito con la legge 99/2013) chiarisce una volta per tutte la questione della responsabilità solidale fra impresa e appaltatore: la tutela è estesa ai compensi e obblighi previdenziali e assistenziali dei lavoratori a progetto, ma non a quelli dei lavoratori autonomi (es.: architetti, ingegneri). Si tratta di una conferma dell’orientamento  espresso con la circolare n.5/2011: il riferimento legislativo ai “lavoratori con contratto di lavoro autonomo“, spiega il dicastero, è da intendersi limitato a co.co.co e co.co.pro. (collaborazioni coordinate e continuative o a progetto), «e non anche a quei lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all’assolvimento dei relativi oneri».Una diversa interpretazione, argomenta il ministero, «porterebbe ad una coincidenza tra trasgressore e soggetto tutelato dalla solidarietà, ampliando ingiustificatamente le effettive responsabilità del committente, con evidenti distonie sul piano delle finalità proprie dell’istituto». La reponsabilità solidale non trova applicazione nemmeno nel caso di contratti di appalto della PA (per i quali ci sono specifiche normative).

I chiarimenti sono contenuti nell’articolo 9 comma 1 del Dl. Il successivo comma 2 rivaluta invece le sanzioni previste per le aziende che contravvengono alle norme su salute e sicurezza sul lavoro: dal primo luglio 2013 è scattato un incremento del 9,6%. Il Ministero precisa che (come già indicato dalla nota 12059 del 2 luglio scorso), la multa rivalutata si applica alle violazioni commesse da luglio 2013. L’incremento non si applica invece alle “somme aggiuntive” di cui all’articolo 14 del Dlgs 81/2008, che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

La metà delle somme che vengono incassate dopo l’incremento delle sanzioni vanno destinate, secondo la norma, al finanziamento di iniziative di vigilanza, prevenzione e promozione di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. Il ministero rende noto di aver avviato le procedure per individuare un apposito capitolo del bilancio di previsione e un codice tributo sul quale imputare le sanzioni maggiorate: nel frattempo, il personale ispettivo continuerà ad usare i vecchi codici.