Tratto dallo speciale:

Dl Lavoro, tutte le regole applicative

di Barbara Weisz

Pubblicato 2 Settembre 2013
Aggiornato 3 Ottobre 2013 15:00

logo PMI+ logo PMI+
Pronte le istruzioni sul nuovo apprendistato professionalizzante, sui contratti a termine e sulle altre novità previste dal Dl Lavoro del governo Letta, convertito in legge: la circolare ministeriale.

Ecco i chiarimenti interpretativi del Ministero del Lavoro sui contenuti della legge di conversione del Dl lavoro (Dl 76/2013 convertito con la legge 99/2013), in particolare su apprendistato, contratto a tempo determinato, collaborazioni a progetto, lavoro intermittente, licenziamento: è tutto contenuto nella Circolare 35/2013 del 29 agosto. =>Consulta le novità del Dl Lavoro

Apprendistato

La circolare specifica i criteri su cui si dovranno uniformare le linee guida sull’apprendistato professionalizzante della Conferenza Stato Regioni, da redigere entro il 30 settembre (in base all’articolo 2, commi 2 e 3 e articolo 9, comma 3 del Dl 76/2013). In deroga al testo unico sull’apprendistato, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • Piano formativo individuale obbligatorio solo in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.
  • Registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita va effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al Decreto ministeriale 10 ottobre 2005.
  • Per le imprese multi localizzate, la formazione deve avvenire in base alle regole della Regione in cui l’impresa ha la sede legale.

In assenza di linee guida, queste tre regole verranno applicate automaticamente dall’1 ottobre 2013. I contratti di apprendistato professionalizzante (o di mestiere) devono uniformarsi agli obblighi formativi e alla relativa offerta formativa pubblica prevista dalle diverse Regioni, senza comportare l’obbligo di frequentare corsi extra-Regione, che comporterebbero maggiori oneri per le imprese.

Attenzione: in base alla legge, un contratto di apprendistato per la qualifica o diploma professionale può essere trasformato in apprendistato professionalizzante o di mestiere. Questo vale anche per i contratti in essere all’entrata in vigore del Dl Lavoro (28 giugno 2013) ma non ancora terminati: deve però esserci la specifica previsione della durata massima dei due periodi di apprendistato nel contratto nazionale di lavoro. La norma, lo ricordiamo, prevede che la durata dei due apprendistati non possa superare la durata massima prevista dal contratto collettivo (=> Vai allo speciale Apprendistato).

Per quanto riguarda i tirocini formativi, il ministero sottolinea che la possibilità per il datore di lavoro di fare riferimento alla sola regolamentazione della Regione in cui si trova la sede legale (prevista dall’articolo 2, comma 5 bis), è una facoltà offerta alle imprese in ottica di semplificazione, non un obbligo.

Contratto a tempo determinato

Il ministero sottolinea che la durata massima pari a 12 mesi del contratto senza causalone è comprensiva di eventuale proroga. Sia i contratti collettivi sia quelli aziendali possono eventualmente prevedere periodi più lunghi di contratto a-causale. Una precisazione: la proroga dei contratto a termine a-causale, possibilità introdotta dal Dl sempre a patto che il periodo complessivo non superi i 12 mesi, riguarda anche i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore del Dl ma ancora in essere. Attenzione: i periodi cuscinetto si sommano ai 12 mesi previsti dal contratto a-causale. Significa che, in caso di proroga, la durata massima di un contratto di questo tipo è pari a 12 mesi e 50 giorni (dopo i quali si trasforma in contratto indeterminato).

Infine, c’è una precisazione anche fra gli intervalli fra contratti a termine, riportati ai 10-20 giorni pre-riforma Fornero (a seconda che il contratto duri o meno più di sei mesi): i nuovi intervalli sono applicabili a tutti i contratti successivi al 28 giugno 2013, anche nel caso in cui il precedente rapporto a tempo determianto fosse precedente a tale data ( leggi di più sul contratto a tempo determinato).

Lavoro intermittente

Il dl limita questo contratto, per ciascun lavoratore, a un periodo massimo di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni: il calolco va effettuato solo sulle giornate di lavoro effettuate a partire dal 28 giungo 2013. Si ricorda che comunque questo limite non riguarda i settori di turismo, pubblici esercizi, spettacolo.

Collaborazioni a progetto

Si sottolinea che la nuova discplina di fatto non incide sulle disposizioni applicative già fornite dal ministero con la circolare numero 29 del 2012, che individua una serie di attività a cui non si possono applicare contratti a progetto (ecco quali sono). La precisazione si rende necessaria perché il Dl modifica la precedente disposizione parlando dell’impossibilità di applicare questi contratti ai casi di compiti “esecutivi e ripetitivi”, sostituendo la precedente congiunzione “o”.

Licenziamento

Viene chiarito che la procedura di conciliazione, introdotta come obbligatoria dalla riforma del Lavoro nel caso dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, non si applica ai casi di superamento del periodo di comporto, licenziamenti effettuati dopo cambi di appalto o per chiusura del cantiere (Fonte: la circolare 35/2013 del ministero del Lavoro).