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Giro di vite sui condoni edilizi

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 25 Novembre 2015
Aggiornato 2 Dicembre 2015 10:17

I Comuni non posso decidere autonomamente condoni edilizi, ma devono attenersi alle disposizioni del Testo Unico dell’edilizia: la sentenza della Corte Costituzionale.

In caso di abusi edilizi, la scelta tra demolizione e multa non può essere lasciata alla discrezionalità dei Comuni. A stabilirlo è stata la Corte Costituzionale che,con la sentenza 233/2015, ha dichiarato illegittime le deroghe alle sanzioni del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) introdotte dalla Regione Toscana (articoli 207 e 208 della Legge Regionale 65/2014).

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Secondo la Corte Costituzionale, per evitare un implicito condono edilizio, bisogna rifarsi solo alle disposizioni del Testo Unico dell’edilizia. Nel dettaglio la Legge Regionale della Toscana dava al Comune la possibilità di scegliere, per punire gli abusi edilizi, tra la multa e la demolizione degli edifici realizzati senza permesso di costruire, in difformità dal titolo abilitativo o in contrasto con gli strumenti urbanistici.

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Nonostante la norma avesse previsto che il pagamento della sanzione non legittimasse la realizzazione dell’abuso, ovvero prevedeva che l’edificio rimanesse abusivo almeno nella forma, per la Corte Costituzionale nella Legge Regionale Toscana vi sarebbe comunque un condono edilizio implicito. Questo perché nel piano operativo che disciplina l’attività urbanistica ed edilizia del Comune si ammette la realizzazione di interventi sugli immobili abusivi che hanno pagato la multa (demolizione, ricostruzione, ampliamenti volumetrici o della superficie, etc.).

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Gli articoli esaminati sono stati quindi dichiarati incostituzionali.