Gestione RAEE: quali obblighi sul registro rivenditori?

Risposta di Barbara Weisz

28 Luglio 2021 12:00

Marisa chiede:

Siamo rivenditori con diversi punti vendita che depositano i RAEE in unico magazzino generale nella sede legale: è possibile tenere un unico registro RAEE di carico/scarico nella sede legale dove arrivano e vengono poi ritirati dai CdC?
Oppure ogni negozio deve avene uno proprio, nonostante non faccia da deposito?

I rivenditori hanno l’obbligo di iscriversi all’albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici (anche in considerazione dell’obbligo di ritirare i rifiuti elettronici domestici nel momento in cui vengono consegnate nuove apparecchiature), registrarsi al portale CdC RAEE (Centro di Coordinamento), organizzare i luoghi di raggruppamento RAEE (presso il punto vendita o in un altro luogo dichiarato all’atto di iscrizione all’Albo), tenere la documentazione prevista, e assicurare che il trasporto avvenga con le caratteristiche previste dai regolamenti.

Nel vostro caso, è importante che il magazzino sia identificato come punto di raccolta nella documentazione che avete depositato all’atto di iscrizione. La cosa importante è che all’atto del ritiro del RAEE (che nel vostro caso avviene presso il magazzino) venga compilato lo schedario, numerato progressivamente e conforme al modello di cui all’Allegato I al Dm 65/2010. Il documento di trasporto dei RAEE va compilato anche per il tragitto fra il punto vendita e il magazzino.

Mi pare che non sia necessario però avere un registro per ogni punto vendita, soprattutto nel caso (come il vostro), in cui è previsto un punto di raggruppamento. Un utile documento di consultazione è rappresentato dalla Guida alla gestione dei RAEE realizzato da Ecocerved. Il riferimento normativo è il DM 65/2010 del ministero dell’Ambiente.

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Risposta di Barbara Weisz