Redditometro al via con nuovi paletti dal Garante Privacy

di Barbara Weisz

21 Novembre 2013 17:14

Il Garante Privacy concede via libero definitivo al nuovo Redditometro ma impone nuove condizioni: divieto integrale di ricorso alle medie ISTAT, fitto figurativo solo nel dopo-contraddittorio, informativa ai contribuenti, correzione delle incongruenze.

Nuove richieste dal Garante Privacy nel provvedimento di via libera definitivo al Redditometro: in particolare l’Authority chiede al Fisco di non ricorrere mai alle spese presunte da medie ISTAT in sede di accertamento sintetico, né al fitto figurativo. Le criticità che avevano richiesto un nuovo esame del Garante (già espressosi nel 2012) erano emerse in fase di invio delle lettere ai contribuenti a rischio evasione. Ora arrivano nuovi importanti paletti.

I nuovi divieti

Medie ISTAT: il reddito del contribuente può essere calcolato solo in base a spese o elementi certi; non si possono mai presumere spese su base statistica, il cui ricorso era già stato ridimensionato nel provvedimento attuativo (circolare 24/E del 31 luglio 2013) del Redditometro.Fitto figurativo: in assenza di informazioni certe sull’abitazione (possesso, affitto, uso gratuito), non potrà essere utilizzato per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento. Sarà possibile attribuirlo solo in seguito al contraddittorio. La modifica si è resa necessaria dopo evidenti incongruenze (a 2 milioni di minori era stato attribuito un fitto figurativo!).

Esattezza dei dati: per garantirla, l’Agenzia delle Entrate deve porre rimedio ai notevoli disallineamenti emersi fra composizione della famiglia anagrafica e fiscale.

Informativa ai contribuenti: il contribuente deve essere informato del fatto che i suoi dati verranno trattati anche ai fini del Redditometro attraverso l’apposita informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi che va pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Contradditorio: l’invito al contraddittorio (colloquio preliminare per garantire compliance fiscale e collaborazione fra Fisco e contribuenti) deve specificarela natura obbligatoria o facoltativa dei documenti o informazioni richieste. La comunicazione deve anche speficare le possibili conseguenze di un eventuale rifiuto, anche parziale, a rispondere. Infine, sono vietati i dati presunti di spesa, a tutela della riservatezza e protezione dei dati, sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

(Fonte: il documento del Garante del 21 novembvre 2013)