Contratti di solidarietà, aumenta il sussidio

di Francesca Vinciarelli

22 Aprile 2016 10:30

Le istruzioni operative dell'INPS relative all'aumento del 10% del trattamento di integrazione salariale straordinario per i contratti di solidarietà.

Con il Messaggio n. 1760/2016 l’INPS ha reso noto l’incremento del 10%, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2016, del trattamento di integrazione salariale straordinario per i contratti di solidarietà (ex art. 1 D.L. 30/10/1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla L. 19/12/1984 n. 863) stipulati prima della data di entrata in vigore del D.Lgs n. 148/15 le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data.

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Il decreto Milleproroghe (decreto legge n. 210/2015) recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative prevede che per i contratti di solidarietà che rispettino questi requisiti, solo per l’anno 2016 e per una durata massima di 12 mesi, un aumento del trattamento pari al 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione d’orario.

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L’Istituto monitorerà i benefici fruiti, sia i pagamenti diretti che quelli a conguaglio, ai fini del rispetto del limite complessivo di disponibilità finanziarie fissato dalla legge, dando evidenza, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del conseguimento dell’80% del tetto di spesa e provvedendo a interrompere l’erogazione dei benefici al raggiungimento dei 50 milioni di euro stanziati.

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Con riferimento agli incrementi di integrazione salariale anticipati dalle aziende e posti a conguaglio nei flussi UniEmens l’INPS fornisce con lo stesso Messaggio le istruzioni operative e precisa che le operazioni di conguaglio andranno effettuate entro e non oltre il periodo di paga gennaio 2017. Per quanto concerne invece il trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà erogato nel corso del 2015, l’INPS fa presente che alcuni di questi sono stati autorizzati alla fine del 2015:

“Pertanto le aziende interessate possono non essere state in condizioni di conguagliare l’incremento del predetto trattamento stabilito, nella misura del 10% del trattamento medesimo, dall’art. 2-bis, della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Al riguardo, accertata la sussistenza di disponibilità finanziarie residue in ordine allo stanziamento operato dall’art. 2-bis, comma 1, del decreto legge n. 192/2014, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 11/2015 e dall’articolo 4, comma 1-bis, della legge 17 luglio 2015, n. 109, di conversione del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, si fa presente che le aziende interessate potranno avviare il recupero del predetto incremento del trattamento di integrazione salariale, connessi ai contratti di solidarietà debitamente autorizzati sulla base della previgente disciplina di cui alla legge n. 863/1984, erogato nel corso dell’anno 2015, sulla base delle istruzioni operative di seguito riportate”.

Queste operazioni di conguaglio andranno effettuate, sulla base delle seguenti istruzioni operative, entro e non oltre il periodo di paga giugno 2016.

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