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Impianti fotovoltaici, sale l’imposta di registro

di Barbara Weisz

22 Maggio 2024 09:30

Centrali e parchi fotovoltaici pagano la stessa imposta di registro dei beni immobili e non quella ridotta riferita ai beni mobili: sentenza di Cassazione.

Gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni sono da considerare come beni immobili ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro: lo ha stabilito la Cassazione.

La Suprema Corte ha affermato questo principio con la sentenza n. 6840 del 14 marzo 2024.

Come si tassano gli impianti fotovoltaici?

Il caso esaminato riguardava un impianto costituito da oltre 4mila moduli, installati su due lotti di terreno adiacenti, estesi su su totale di 38mila metri quadri, imbullonati al suolo ed ancorati in una struttura di sostegno.

Non rilevando la loro teorica rimovibilità dal suolo, in considerazione delle loro grandi dimensioni, la Cassazione ha stabilito che i grossi impianti fotovoltaici scontano un’imposta di registro dei beni immobili (oggi al 9% ma al 7% all’epoca dei fatti, e non al 3% come i beni mobili).

=> Impianti fotovoltaici: regime catastale, imposte e IVA

I giudici di legittimità hanno citato numerosi documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, precedenti sentenze di Cassazione e riferimenti normativi sulla definizione dei beni mobili e immobili sotto il profilo catastale.

Parchi e centrali fotovoltaici come beni immobili

E hanno concluso che «appare corretto classificare le centrali fotovoltaiche di grandi dimensioni nella categoria dei beni immobili in quanto l’eventuale precarietà dell’elemento materiale dell’ancoraggio al suolo è compensata da considerazioni attinenti al profilo strettamente funzionale».

Di conseguenza, come si legge nella sentenza:

gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici) realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita vanno considerati a tutti gli effetti, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, quali beni immobili in quanto la connessione strutturale e funzionale tra terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando che astrattamente sono rimovibili ed installabili in altro luogo.