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Calendario fiscale: le nuove sospensioni di agosto e dicembre

di Barbara Weisz

16 Gennaio 2024 08:45

Pausa fiscale ad agosto e dicembre: sono sospesi gli invii di avvisi bonari e di comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni: il nuovo calendario.

Ad agosto e dicembre l’Agenzia delle Entrate non potrà più inviare al contribuente avvisi bonari e comunicazioni relative agli esiti dei controlli automatizzati sulle dichiarazioni.

E’ una delle novità della Riforma Fiscale, entrata in vigore con l’approvazione del Decreto Adempimenti (articolo 10 del dlgs 1/2024).

Sospensione per gli avvisi bonari

«Salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal primo al 31 agosto e dal primo al 31 dicembre», il decreto prevede la sospensione per le seguenti comunicazioni:

  • sui controlli automatizzati (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972),
  • sui controlli formali (articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973),
  • sulle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (articolo 1, comma 412, della legge n. 311/2004)
  • lettere per l’adempimento spontaneo (articolo 1, commi da  634  a 636, della legge n. 190/2014).

Come si vede, la norma sospende solo l’invio di queste comunicazioni (si tratta in tutti i casi di atti bonari e non di vere e proprie azioni di accertamento o di invio di cartelle esattoriali), ma non gli eventuali pagamenti che dovessero essere già in atto da parte del contribuente relativamente a comunicazioni pregresse.

Pausa fiscale per cartelle e pagamenti

La nuova misura non va infatti confusa con la sospensione che normalmente scatta in agosto, per tre settimane, e in relazione a cartelle esattoriali e accertamenti. Questa pausa fiscale resta confermata (lo prevede il comma 2 del sopra citato articolo 10).

Dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi gli invii da parte del Fisco di cartelle esattoriali ed i termini di pagamento delle somme dovute in seguito agli accertamenti automatici e dei controlli formali; sono inoltre sospesi gli adempimenti fiscali previsti dal 1° al 20 agosto e i pagamenti ricadenti in questo periodo (possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza maggiorazioni).