Indennità di discontinuità INPS per lavoratori dello Spettacolo, addio ALAS

di Redazione PMI.it

Novità sul trattamento previdenziale dei lavoratori dello Spettacolo: indennità di discontinuità dal primo gennaio 2024, domande entro giugno.

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 28 agosto e su proposta del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ha approvato in via preliminare un decreto legislativo volto a regolare gli ammortizzatori e le indennità a favore dei lavoratori dello Spettacolo, introducendo anche una nuova indennità di discontinuità.

Il provvedimento mira a compensare gli alti livelli di frammentarietà della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori dello spettacolo.

Spettacolo: indennità di discontinuità per i precari

Il nuovo sussidio si rivolge nello specifico a diverse categorie di operatori:

  • lavoratori dello spettacolo a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
  • lavoratori dello spettacolo intermittenti, anche a tempo indeterminato.

Per questi lavoratori, a partire dal 1° gennaio 2024 viene dunque introdotta la nuova indennità di discontinuità mirata a garantire tutele nei periodi di inattività, o durante i periodi di studio e formazione.

La prestazione può essere richiesta all’INPS entro il 30 giugno di ogni anno e consiste nella corresponsione del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative all’anno solare precedente la presentazione della domanda.

Abrogazione ALAS per gli autonomi

Sempre a partire dal 1° gennaio 2024, viene invece abrogata l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) avviando un regime transitorio destinato a trovare applicazione agli eventi di cessazione involontaria fino al 31 dicembre 2023.

Periodo transitorio e incumulabilità

Per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti nell’anno 2022 e presentino la domanda entro il 15 dicembre 2023, inoltre, si prevede una disciplina transitoria che determina l’incumulabilità tra l’indennità di discontinuità e l’ALAS.