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Congedo speciale e bonus baby sitter: requisiti e regole

di Barbara Weisz

Pubblicato 18 Marzo 2020
Aggiornato 12 Giugno 2020 07:27

Tutte le regole e i casi particolari per dipendenti, autonomi, iscritti in gestione separata o altre casse, per accedere al congedo parentale straordinario o al bonus baby sitter durante l'emergenza Coronavirus.

Il congedo parentale straordinario  previsto dal decreto economico per fronteggiare l’emergenza Coronavirus spetta sia ai lavoratori dipendenti sia a collaboratori e autonomi. E’ però utilizzabile solo se entrambi i genitori lavorano: nel caso in cui uno dei due sia disoccupato o comunque non occupato, o percepisca altri strumenti di sostegno al reddito, l’altro non ha diritto a questo congedo.

Come funziona il congedo speciale

Sono le regole fondamentali sul congedo parentale speciale concesso ai genitori che lavorano mentre le attività scolastiche sono sospese, in considerazione del lockdown imposto per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

I riferimenti normativi sono gli articoli 23 e 25, dl 18/2020. Le misure sono in vigore dal 17 marzo, giorno di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.  Si attendono le istruzioni applicative INPS.

Il congedo straordinario di 15 giorni  è pagato al 50% dello stipendio ai genitori (anche affidatari) di figli fino a 12 anni. E’ utilizzabile dallo scorso 5 marzo, «in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020».

Il periodo può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato. I 15 giorni sono cumulativi fra i due genitori, che quindi devono decidere come dividerseli.

Beneficiari e regole

Per i lavoratori dipendenti (del privato e del pubblico), oltre a essere retribuito è anche coperto da contribuzione figurativa.

Hanno diritto a questo congedo anche i genitori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS. Anche in questo caso la retribuzione è al 50%, calcolata in base a 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. Quindi, si divide per 365 l’indennità teoricamente spettante in base al proprio reddito e poi si moltiplica il risultato per i giorni di congedo utilizzati (al massimo 15) dividendo per due.

Per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS hanno diritto sempre a 15 giorni cumulativi, retribuiti al 50%: in questo caso, l’indennità si calcola così: per ogni giornata utilizzata di congedo, si prende il 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Requisiti

Per utilizzare questo congedo parentale straordinario è necessario che nel nucleo familiare «non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore».

In soldoni: se uno dei due non lavora, l’altro non può utilizzare il congedo.

La ratio è chiara: il congedo viene previsto per dare la possibilità ai genitori di stare a casa con i figli che non vanno a scuola in virtù dell’emergenza Coronavirus.

=> Coronavirus, attività scuole sospese in tutta Italia: come adeguarsi

Bonus baby sitter: importi

Il bonus baby sitter è un altro strumento previsto per andare incontro alle famiglie che lavorano, che può essere utilizzato in alternativa al congedo parentale straordinario. Si tratta di un voucher da 600 euro, che viene erogato attraverso il Libretto Famiglia INPS.  E’ riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari) pubblico e privato accreditato, il voucher baby sitter sale a 1.000 euro. Stesso importo maggiorato per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si attendono le istruzioni operative INPS con le modalità precise di utilizzo di tutti gli strumenti previsti dalla nuova legge.

Casi particolari

Altra precisazione importante: se i genitori nel periodo sopra indicato (dallo scorso 5 marzo) stavano utilizzando il congedo parentale ordinario (previsto dal dlgs 151/2001), scatta la conversione automatica in congedo parentale straordinario, con relativo diritto all’indennità al 50% (e non al 30% come da congedo parentale ordinario).

I giorni di congedo parentale straordinario non intaccano  quindi il periodo di congedo parentale ordinario utilizzabile (pari a 10 mesi fra i due genitori, che salgono a 11 se il padre sta a casa almeno tre mesi).

Non si applica il limite di età di 12 anni nel caso in cui i figli abbiamo disabilità grave accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104/1992. In questo caso, i genitori possono utilizzare il congedo straordinario di 15 giorni indipendente dall’età dei figli. Anche in questo caso, il congedo spetta per l’emergenza, quindi i figli devono essere iscritti a scuola, oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

C’è poi un ulteriore congedo per i genitori di figli dai 12 ai 16 anni: questo strumento riguarda solo i lavoratori dipendenti del privato, che hanno diritto ad astenersi dal lavoro per tutto il periodo di chiusura della scuola, senza retribuzione né contribuzione figurativa, ma con il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Anche in questo caso, il congedo spetta solo se entrambi i genitori sono lavoratori e nessuno dei due percepisce sostegni al reddito.