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Appalti: nuovi obblighi in stile DURC

di Barbara Weisz

4 Dicembre 2019 14:44

Cambia la norma del decreto fiscale sugli appalti oltre 200mila euro ad alta densità di manodopera: nuovi adempimenti per l'appaltatore e obblighi di controllo del committente.

Le imprese appaltatrici devono fornire al committente copia delle ricevute e comunicazioni dettagliate sulle ritenute sul lavoro, dipendente o assimilato: i nuovi obblighi riguardano esclusivamente gli appalti da almeno 200mila euro. Continua invece ad applicarsi il reverse charge IVA.

Sono le nuove regole sugli appalti ad alta densità di manodopera contenute nel decreto fiscale, come modificato in Commissione alla Camera. Nel frattempo, il provvedimento è all’esame dell’Aula di Montecitorio, per un passaggio molto breve prima dell’approdo in Senato.

=> Decreto fiscale, tutte le modifiche alla Camera

La nuova norma relativa agli appalti (articolo 4 dl 124/2019) si applica a «contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma».

Prevede che l’impresa appaltatrice provveda al versamento delle ritenute sul lavoro con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione, e ne fornisca poi una copia al committente.

Quest’ultima operazione (la copia delle deleghe al committente) va effettuata entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del pagamento, unitamente all’invio di un elenco nominativo dei lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione dell’appalto, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta, il dettaglio delle ritenute fiscali, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Nel caso in cui si tratti di subappalto, l’intera documentazione oltre che al committente va inviata anche all’appaltatore.

=> Appalti: quando scatta la responsabilità solidale

Se tutto questo non succede, oppure se dalla documentazione trasmessa risultano l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute. Se non adempie a questi obblighi, il committente paga una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Attenzione: le regole appena esposte non valgono nel caso in cui l’impresa affidataria dei lavori sia in una delle seguenti condizioni (che devono essere comprovate da idonea documentazione):

  • impresa in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, che presenti nelle ultime tre dichiarazioni dei redditi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi;
  • niente iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (a meno che non siano in corso piani di rateazione).

Resta inalterata, par di capire, la parte della norma che prevede il reverse charge IVA sugli appalti.

=> Reverse charge, sanzioni applicabili

Le novità, in pratica, prevedono che il committente chieda documentazione dettagliata sui versamenti fiscali, con le eccezioni sopra descritte. La reazione delle imprese del settore è negativa: Confindustria e ANCE (costruttori edili), ritengono che, pur restringendo l’ambito di applicazioni agli appalti sopra i 200mila euro ed escludendo determinate tipologie di imprese, le nuove regole prevedano «oneri di controllo sproporzionati a carico delle imprese», e non solo.

Il fatto che non sia consentita la compensazione delle ritenute con altri debiti tributari e contributivi, rappresenta anche un problema per la liquidità. Ci sono poi aspetti che, secondo le imprese, non sono stati adeguatamente considerati: l’impatto delle nuove regole sui gestionali, l’obbligo del versamento delle ritenute per singolo contratto o cantiere.

La proposta: rendere possibile la compensazione delle ritenute con i crediti fiscali, eliminare l’obbligo di F24 per singolo contratto, prorogare l’entrata in vigore al secondo semestre del 2020, con applicazione solo ai nuovi contratti stipulati a decorrere dal prossimo 1 gennaio.