Gestione commercianti per soci lavoratori, requisiti e limiti

di Filippo Davide Martucci

1 Febbraio 2021 10:58

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Requisiti, normativa e limiti per imporre l'iscrizione alla gestione commercianti per i lavoratori soci.

La Cassazione (sentenza n. 3835 del 26 febbraio 2016) ha definito negli scorsi anni il perimetro per l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti nel caso di lavoratori soci, il cui presupposto è la partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale nonostante il socio accomandatario sia illimitatamente responsabile e unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società.

Ad esempio, una società in nome collettivo (snc) che eserciti attività artigiana ma che non sia iscritta all’albo perché solo la minoranza dei soci vi presta la propria opera, allora non è da considerarsi un’impresa artigiana e quindi i suoi soci non possono – e non sono tenuti – ad iscriversi alla relativa gestione previdenziale.

Normativa

La Legge 662/96, integrando quella 1397/60 – che per gli esercenti attività commerciale prevedeva l’obbligo d’iscrizione secondo precisi requisiti – ha esteso il dovere ai soci di s.r.l. per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di diretta assunzione di oneri e rischi relativi alla gestione della attività.

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Secondo la normativa, dunque, ai fini dell’obbligo di iscrizione per i singoli soci non basta la responsabilità illimitata per gli oneri e rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l’ulteriore partecipazione personale al lavoro aziendale.

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La disposizione non differenzia in alcun modo l’accomandatario dal socio della s.n.c. Ne deriva che nella s.a.s. l’accomandatario sarà tenuto all’iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e e solo se in modo abituale e prevalente.