Nel rilascio del DURC i crediti che una impresa ha nei confronti della Pubblica Amministrazione compensano i debiti maturati nei confronti degli Istituti Previdenziali, Assicurativi e delle Casse Edili: è il chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro con la Circolare 40/2013. Le imprese che si trovano in queste circostanze, pertanto, potranno ottenere il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
La singolarità del rilascio del DURC era evidente fin dal concepimento della normativa. La Pubblica Amministrazione ritarda ad eseguire i pagamenti nei confronti delle imprese; queste a loro volta si trovano in difficoltà a eseguire i versamenti contributivi. Il risultato è l’emissione di un DURC negativo con conseguente blocco dei pagamenti da parte della stessa Amministrazione. In questo modo è alimentato un circolo vizioso dal quale le imprese, soprattutto quelle in reale difficoltà economica, difficilmente riescono a uscirne fuori. Con la circolare 40 il Ministero del Lavoro ha inteso correre ai ripari chiarendo che le aziende che hanno debiti nei confronti degli Istituti Previdenziali e Assicurativi nonché verso le Casse Edili e contemporaneamente vantano crediti nei riguardi della PA possono ottenere il DURC. Attenzione: perché i crediti a cui si fa riferimento sono quelli certificati, certi, liquidi, esigibili e di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte della stessa impresa. Questo vuol dire che se i crediti risultano inferiori ai debiti contributivi il DURC rilasciato non sarà regolare. Ai fini del rilascio del DURC, il soggetto intestatario deve dichiarare di vantare, nei confronti della Pubblica Amministrazione, crediti che hanno avuto la certificazione tramite l’apposita piattaforma informatica. Gli enti previdenziali e le casse edili verificheranno, a loro volta, l’esistenza della certificazione del credito e la relativa copertura di tutti i debiti.
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