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DURC: Regolamento sui certificati di pagamento

di Noemi Ricci

Pubblicato 14 Luglio 2011
Aggiornato 25 Settembre 2012 14:06

Il nuovo Regolamento DURC ha introdotto novità anche per l'emissione dei certificati di pagamento dei lavori: i debiti contratti verranno scalati e trattenuti dal certificato di pagamento.

DURC: con il nuovo Regolamento sul Codice dei contratti pubblici in vigore da giugno 2011 (DPR n.207/2010), l’emissione dei certificati di pagamento dei lavori terranno conto dei debiti pendenti, per evitare il blocco dei pagamenti alle imprese. Secondo l’articolo 4, comma 2, se il DURC segnala un’inadempienza contributiva da parte di imprese appaltatrici o subappaltatrici di lavori pubblici, il Responsabile del procedimento dovrà obbligatoriamente trattenere il pagamento dal certificato di pagamento.

Il pagamento, pari all’importo dell’inadempienza indicata nel Documento unico di regolarità (DURC) contributiva, dovrà essere versato agli enti previdenziali e assicurativi interessati.

Nei DURC rilasciati a partire dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento, è infatti presente una voce contente l’importo corrispondente al debito contributivo che l’impresa ha contratto nei confronti degli Enti interessati.

Viene così garantita ai lavoratori impiegati in aziende che si sono aggiudicate degli appalti pubblici la copertura contributiva. Un vantaggio che riguarda anche le imprese stesse, alle quali verrà risparmiato il blocco totale dei pagamenti per i lavori eseguiti.

Ricordiamo che il rilascio DURC su Sportello Unico previdenziale, in base alla nuovo Regolamento attuativo DURC prevede la procedura telematica presso lo sportello unico, per tutti i DURC di competenza INAIL, INPS e Cassa Edile.

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