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Eco-incentivi auto aziendali: codici tributo per F24

di Barbara Weisz

17 Maggio 2013 14:00

Online i codici tributo per il credito d'imposta in compensazione tramite F24 a favore dei produttori e distributori di auto ecologiche vendute con eco-incentivi.

Ecco i codici tributo per le imprese costruttrici o importatrici di auto ecologiche vendute a prezzo agevolato nel 2013-2014 grazie agli incentivi previsti dal DL Sviluppo (leggi di più).

I codici tributo sono contenuti nella risoluzione 32/E dell’Agenzia delle Entrate e vanno utilizzati nel modello F24 per usufruire del credito d’imposta previsto in compensazione IRPEF, IRES o IVA.

Attenzione: i codici tributo non riguardano le aziende acquirenti, a cui lo sconto viene praticato direttamente dal concessionario.

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L’articolo 17-decies del Dl 83/2012, convertito con la legge 134/2012, ha infatti destinato per il triennio 2013-2015 120 milioni di euro per privati e aziende che acquistano veicoli nuovi a basse emissioni e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi».

Ricordiamo che la stessa legge (all’art. 17-undecies) assegna la maggioranza delle risorse agli acquisti da parte di imprese e professionisti.

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L’incentivo è del 20%, da calcolare su massimali diversi a seconda delle emissioni del veicolo acquistato. E sono di conseguenza diversificati anche i codici tributo:

  • 6832“, denominato “Credito d’imposta – contributo pari al 20% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5mila euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km“.
  • 6839” denominato “Credito d’imposta – contributo pari al 20% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2mila euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km“.
  • 6839” denominato “Credito d’imposta – contributo pari al 20% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2mila euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km“.

Nel modello F24, i codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati“. Il campo “anno di riferimento” riguarda l’anno di immatricolazione dei veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria.

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Fonte: risoluzione 32/E del 15 maggio 2013 dell’Agenzia delle Entrate