A seguito di realizzazione cappotto, caldaia a condensazione e infissi con doppi vetri, l’aggiornamento APE non dovrebbe essere a carico dei tecnici che hanno fatto lo studio di conformità e progettato il lavoro?
I tecnici che hanno effettuato lo studio di conformità e il progettista non sono necessariamente tenuti a redigere l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.). Questo documento può essere chiesto anche a un’altra figura tecnica esterna.
La legge lo richiede per accedere al Superbonus (perché bisogna dimostrare il passaggio di due classi energetiche) e va anche trasmesso all’Enea ai fini dei bonus edilizi, senza tuttavia vincolarlo ai medesimi soggetti che producono la restante documentazione.
Nel vostro caso, la normativa di riferimento è l’articolo 7 del decreto del 6 agosto 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, che stabilisce l’obbligo degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento per una serie di interventi agevolati con il Superbonus, fra i quali rientra la realizzazione del cappotto termico.
Il vademecum Enea chiarisce che l’APE convenzionale, necessario per attestare i superamento delle due classi energetiche, può essere redatto dallo stesso progettista o direttore lavori purché sia un tecnico abilitato, ma non esclude che l’adempimento venga affidato a un tecnico indipendente. Quindi, se il progettista da lei contattato aveva anche l’incarico di occuparsi di redigere questo documento era tenuto a farlo ma senza alcuna disposizione normativa che preveda un obbligo in questo senso.
L’APE tradizionale, che serve invece ad attestare la prestazione energetica a fronte di una compravendita, va sempre chiesto dal proprietario e affidato a un professionista abilitato.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz