Metano, Gas liquido, Elettricità: esenti da tracciabilità?

Risposta di Barbara Weisz

29 Agosto 2018 10:36

Mauro chiede:

Nel nuovo decreto sulla tracciabilità del pagamento per acquisto carburanti, per le Partite Iva che vogliono detrarre i costi, inizialmente si parlava di “carburanti” in generale, poi successivamente è stato specificato solo Benzina e Gasolio, quindi si dovrebbe dedurre che le auto con la sola alimentazione a Metano oppure a Gas liquido o per ultimo quelle Elettriche non siano coinvolte, quindi continueranno con la scheda carburanti oppure come?

E cosa succede per chi ha macchine con doppia alimentazione Metano/Benzina o Gas liquido/Benzina oppure Elettriche / Benzina? Quando fanno il pieno di benzina dovranno fare la scheda carburanti e quando fanno metano no?

In effetti credo proprio che lei abbia ragione, sia la formulazione della legge sia i documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate confermano che i nuovi obblighi di fattura elettronica scattati dal luglio scorso riguardano esclusivamente benzina e gasolio.

Lo specifica il comma 917 della Legge 205/2017, la manovra 2018, in base al quale l’obbligo di fatturazione elettronica dal primo luglio scatta per le:

cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.

Per le altre tipologie di carburante, la e-fattura sarà obbligatoria solo dal primo gennaio 2019, quando lo diventerà per tutti.

Non mi pare che la formulazione lasci spazio a diverse interpretazioni. Fra l’altro, la circolare delle Entrate 13/2018 chiarisce ulteriormente che l’identificazione precisa delle tipologie di benzina e gasolio da riportare nella fattura elettronica è contenuta nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, che per ogni carburante prevede anche uno specifico codice, e riguarda esclusivamente benzina e gasolio.

Le faccio presente che, in ogni caso, la fattura elettronica non è obbligatoria alle stazioni di servizio, quindi il pieno, quale che sia il carburante, fino al 2019 può essere pagato con la scheda carburante.

La deduzione di spesa e la detraibilità IVA funzionano quindi con le modalità consuete.

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Risposta di Barbara Weisz