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In relazione ad un immobile ristrutturato, cointestato ad entrambi i coniugi, con spese dei lavori pagate dal marito e di mobili e arredi dalla moglie, è possibile per lei detrarre tali ultimi costi (conto cointestato)?
Per applicare la detrazione per acquistomobili, il contribuente deve aver sostenuto anche le spese di ristrutturazione. In altri termini il soggetto che ha sostenuto le spese di ristrutturazione agevolate e quello che ha pagato arredi ed elettrodomestici destinati all’immobile devono coincidere.
La legge (articolo 16, comma 2, del decreto 63/2013) prevede esplicitamente che il bonus mobili spetti «ai contribuenti che fruiscono della detrazione» per ristrutturazioni edilizie. Se però il conto corrente è cointestato, il discorso cambia. Mi spiego: se i bonifici relativi alle spese di ristrutturazione si riferiscono al conto corrente che lei e sua moglie avete in comune, allora sua moglie può utilizzare la detrazione per aver sostenuto le spese del bonus mobili.
Il coniuge, così come il partner in unione civile o un familiare convivente (parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado), hanno diritto a utilizzare la detrazione, sempre che sostengano le spese. La Guida dell’Agenzia delle Entrate specifica anche che il coniuge ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui sia separato e assegnatario dell’immobile.
Tornando al vostro caso, il fatto rilevante non è la cointestazione dell’immobile, ma il soggetto che ha sostenuto le spese. Un utile documento di prassi è la circolare dell’Agenzia delle Entrate 29/2013