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Detassazione ambientale in Dichiarazione dei Redditi

di Alessia Valentini

Pubblicato 17 Giugno 2013
Aggiornato 2 Settembre 2013 16:45

Nella dichiarazione dei redditi 2013 può trovare ancora posto la detassazione sugli investimenti ambientali e per le Rinnovabili.

In tempo di dichiarazione dei redditi è utile fare il punto sulla  detassazione degli investimenti ambientali o nelle Rinnovabili effettuati fino a Giugno 2012: riassumiamo in un quadro sintetico le principali caratteristiche di cui possono usufruire le PMI grazie alla “Tremonti Ambientale”.

Deduzione fiscale

La detassazione è prevista dall’art.6 (Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa), nei commi 13- 19, della legge n.388/2000 (Finanziaria 2001). Il Decreto Sviluppo ha poi abrogato il beneficio per tutte le spese sostenute dal 26 giugno 2012.

Sono dunque recuperabili gli investimenti effettuati dal 1 Gennaio 2010 fino al 25 giugno 2012: non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES/ IRPEF (ma non IRAP).

=> Leggi di più sulla detassazione ambientale

Le caratteristiche dell’investimento devono essere certificate da soggetti preposti, con la specifica menzione che l’investimento era necessario per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente e che non si tratta di investimento realizzato in attuazione di obblighi di legge.

Investimenti ammissibili

Acquisto in immobilizzazioni materiali quali terreni e fabbricati; impianti, macchinari ed attrezzature ad alta efficienza, a ridotte emissioni inquinanti o ridotto inquinamento acustico, atti a sostituire o eliminare sostanze inquinanti o pericolose per l’ambiente, compresi i rifiuti del ciclo produttivo; insonorizzazioni; altri investimenti per ridurre l’impatto del processo produttivo sull’ambiente.

Sono ammissibili anche le spese per installazione di impianti e sistemi di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaici, idroelettrici, eolici, a biomassa, di cogenerazione o trigenerazione alimentati a metano, ecc.) e gli interventi per contenimenti energetici significativi del ciclo produttivo.

=>Scarica il modello di studio di fattibilità per l’installazione di un impianto fotovoltaico

Infine sono ammissibili le spese per l’efficientamento energetico in edilizia e bioedilizia, rimozione di strutture (es.: eternit), rifacimento dell’involucro edilizio per efficienza energetica, illuminotecnica, condizionamento, riscaldamento e business intelligence applicata alla domotica, al controllo degli sprechi e qualsiasi altro sistema per l’efficienza energetica.

Importo della detassazione

L’importo si determina mediante approccio Incrementale: si separa la quota parte dell’investimento realizzato al fine di ottenere migliorie ambientali, dalla restante parte dell’investimento stesso, realizzata allo scopo di migliorare la produttività.

In altri termini, la quota di reddito agevolabile corrisponde all’eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti, determinati secondo l’approccio incrementale di cui alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 226/E del 2002.

Come ottenere la detassazione

La procedura prevede sia evidenziato in nota integrativa il calcolo dei sovraccosti e, nella voce “immobilizzazioni materiali”, sia presente una voce “immobilizzazioni ambientali” (per i bilanci degli esercizi precedenti va riapprovato e ridepositato il bilancio con le modifiche).

Entro 30 giorni dal deposito va fatta una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, dopo la quale la detassazione è automaticamente fruibile senza  attendere un’autorizzazione, così come prevedeva  il meccanismo della Tremonti tradizionale.

Per investimenti 2011 di soggetti IRES, se ancora non è stata depositata la dichiarazione dei redditi 2012, è possibile presentare un’integrativa a favore del recupero del credito mediante compensazione in F24; l’eventuale eccedenza si potrà recuperare negli esercizi successivi senza limiti temporali  fino ad esaurimento, nella misura massima dell’80% dell’imponibile di ciascun esercizio.

Quindi anche subito con l’IRES/IRPEF da pagare quest’anno per i redditi 2012.

Per investimenti precedenti si procede alla richiesta di rimborso IRES/IRPEF pagata, a meno che la perdita fiscale generata dalla detassazione sia riportabile ancora nel 2011/2012, nel qual caso si può impostare il meccanismo sopra descritto per l’IRES 2011.