Con la Circolare n. 17/E/2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune interpretazioni riguardanti gli oneri detraibili (spese sanitarie, spese per interventi di recupero del patrimonio abitativo, spese di istruzione) e gli oneri deducibili in dichiarazione dei redditi sia con il modello 730 che con il modello UNICO. In merito sono stati sollevati numerosi i dubbi sia da parte dei contribuenti che dei professionisti abilitati e CAF e l’Agenzia ha fornito diversi chiarimenti.
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Detrazioni fiscali
Più in particolare, in tema di spese detraibili, i CAF hanno chiesto all’Agenzia delle Entrate chiarimenti sulle detrazioni fiscali per le seguenti spese:
- recupero del patrimonio edilizio: per gli interventi di ristrutturazione, nel caso in cui l’ordinante sia un soggetto diverso da quello indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, a fruire della detrazione deve essere quest’ultimo, ritenendosi così soddisfatto il requisito di titolarità del sostenimento della spesa. Viene inoltre chiarito che il Bonus ristrutturazioni può essere fruito anche in relazione ad un immobile che abbia già formato oggetto di interventi di recupero edilizio in anni precedenti, purché i nuovi lavori non rappresentino una mera prosecuzione di quelli già realizzati. In caso di trasferimento mortis causa della titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, la detrazione non fruita in tutto in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Tuttavia nel caso in cui l’erede conceda lo stesso in comodato o in locazione, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. La detrazione spetterà nuovamente, per le eventuali rate residue di competenza degli anni successivi, al termine del contratto di locazione o di comodato;
- diversamente,la detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di un immobile è personale, pertanto, in caso di decesso del beneficiario, la stessa non si trasferisce agli eredi.
- prestazioni effettuate da un massofisioterapista libero professionista, con formazione triennale: per l’Agenzia il diploma di massofisioterapista è equipollente a quello universitario ed i possessori del titolo sono da considerarsi operatori sanitari. Pertanto, ai sensi dell’art. 15, comma 1 lettera c), del TUIR vigente, le spese per le prestazioni rese dal massofisioterapista sono detraibili anche senza una specifica prescrizione medica;
- prestazioni del medico odontoiatra: ai sensi dello stesso articolo 15 del TUIR, le spese per le prestazioni del dentista sono detraibili unicamente nell’ipotesi in cui di tratti di assistenza medica specifica, ovvero di cure necessarie per la salute. Per portare in detrazione tale spese è necessario conservare la fattura nella quale si possa evincere dalla causale, in maniera inequivocabile, la natura strettamente sanitaria della prestazione effettuata dal medico odontoiatra;
- crioconservazione degli ovociti: l’Agenzia delle Entrate, sentito il parere del Ministero della Salute ritiene che la prestazione di crioconservazione degli ovociti effettuata nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita ha finalità sia di cura che di prevenzione per la tutela della salute della donna, e dunque la spesa può essere portata in detrazione. Anche in questo caso è necessario conservare la fattura dalla quale risulti chiaramente la descrizione della prestazione effettuata;
- trasporto di disabili che necessitano di cure mediche periodiche versati alle ONLUS mediante contributi volontari: in questo caso l’Agenzia delle Entrate ritiene che si debba valutare di volta involta, sulla base della documentazione attestante le somme versate, la possibilità di portare in detrazione tali spese. Viene inoltre precisato che la possibilità di beneficiare di detrazioni fiscali integrali per tali spese è obbligatorio il versamento delle somme mediante bonifico bancario o postale e al rilascio di attestazione e fattura da parte della ONLUS;
- istruzione per gli studenti degli Istituti Tecnici Industriali (I.T.S.): è possibile la detrazione, così come avviene per gli studenti degli Istituti scolastici statali;
- canoni di locazione per gli studenti degli Istituti Tecnici Industriali (I.T.S.): tale detrazione non è possibile, essendo prevista soltanto per gli iscritti ai corsi di laurea universitari.
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Deduzioni fiscali
- gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato sono deducibili dal reddito complessivo, se disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all’ex-coniuge, così come l’assegno di mantenimento. Se l’immobile è a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità delle spese viene dimezzata;
- la deduzione delle spese per le procedure di adozione internazionale va ripartita tra i coniugi in relazione alla spesa sostenuta da ciascuno di essi.
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(Fonte: Agenzia delle Entrate – Circolare17/2015).