Detrazioni IRPEF: FAQ su Bonus Ristrutturazioni

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 28 Aprile 2015
Aggiornato 18 Giugno 2018 14:18

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I chiarimenti dell'Agenzia in merito alle spese di ristrutturazione da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Con la Circolare n. 17/E/2015 l’Agenzia delle Entrate ha risposto ai dubbi più frequenti in merito ai redditi di lavoro dipendente, le imposte indirette, gli oneri deducibili, e le detrazioni fiscali. Tra queste vengono chiarite anche questioni relative al Bonus Ristrutturazioni (detrazione IRPEF del 50%) spettante per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

=> Dichiarazione dei redditi e detrazioni: le risposte dell’Agenzia

Ordinante bonifico diverso dal beneficiario

Per fruire del Bonus ristrutturazione è richiesto il pagamento mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato. Nel caso in cui l’ordinante sia un soggetto diverso da quello indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, a fruire della detrazione deve essere quest’ultimo, ritenendosi così soddisfatto il requisito di titolarità del sostenimento della spesa.

=> Ecobonus, Ristrutturazioni, Mobili: se il bonifico è errato

Limite spesa e autonomia interventi edilizi

Viene inoltre chiarito che il Bonus Ristrutturazioni può essere fruito anche in relazione ad un immobile che abbia già formato oggetto di interventi di recupero edilizio in anni precedenti, purché i nuovi lavori non rappresentino una mera prosecuzione di quelli già realizzati. Per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR la detrazione fiscale spetta nella misura del 50% per le spese sostenute fino a un ammontare complessivo di euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare. Tali maggiori limiti si applicano, in base al comma 47 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015. Ai sensi del comma 1 dell’art. 16-bis, il limite di spesa ammissibile previsto per tali interventi è annuale e riguarda il singolo immobile interessato dagli interventi medesimi (cfr. circ. n. 9/E del 2002, punti 7.3 e 7.4, circ. n. 15/E del 2003, par. 2).

=> Detrazioni fiscali ristrutturazioni: guida

Nel caso in cui gli interventi costituiscano una mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, la norma prevede che:

“Ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni”.

Diversamente, questo vincolo non si applica agli interventi autonomi, ovvero che non rappresentino una mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. L’Agenzia chiarisce che:

“L’autonoma configurabilità dell’intervento è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori. L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente”.

Non è previsto dalla norma un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione.

=> Bonus Ristrutturazione: novità e istruzioni

Trasferimento mortis causa e rate residue detrazione

In caso di trasferimento mortis causa della titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, la detrazione non fruita in tutto in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile (art. 16-bis del TUIR). Questa rappresenta l’unica ipotesi un cui si possono trasferire le rate residue di detrazione fiscale. Dunque non è possibile fruire delle residue quote del Bonus Ristrutturazioni, ad esempio, nel caso in cui il coniuge rinunci all’eredità in favore dei figli, detenendone però il diritto di abitazione. Questo perché, conservando il diritto di abitazione, il coniuge risulterebbe avere detenzione materiale del bene, ma non rivestirebbe la qualifica di erede, mentre coloro che risultano eredi non avrebbero la disponibilità del bene.

Anche nel caso in cui l’erede conceda l’immobile ereditato in comodato o in locazione, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. La detrazione spetterà nuovamente, per le eventuali rate residue di competenza degli anni successivi, al termine del contratto di locazione o di comodato.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Circolare17/2015)