Credito d’imposta nuovi macchinari anche in Regime dei Minimi

di Barbara Weisz

26 Febbraio 2015 16:56

Chiarimenti Agenzia Entrate sulla corretta fruizione del credito d'imposta per le imprese che investono in nuovi macchinari: platea, imprese in Regime dei minimi, nuove imprese, calcolo.

Precisazioni dell’Agenzia delle Entrate sul credito d’imposta alle imprese che investono in beni strumentali previsto dal Decreto Competitività del 2014, utilizzabile: si tratta dell’articolo 18 del Dl 91 2014, relativo al credito d’imposta del 15% per gli investimenti in beni strumentali nuovi pari ad almeno 10mila euro, solo se in misura superiore alla media degli ultimi cinque anni. I chiarimenti sono contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 5/E del 2015.

=> Bonus macchinari 2015: applicazione e cumulabilità

Imprese aventi diritto al credito d’imposta

Il base alla definizione contenuta nel comma 1 dell’articolo 18 del decreto Competitività, l’agevolazione è attribuita «ai soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO… destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato». Significa che hanno diritto al beneficio tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente da natura giuridica, dimensione aziendale, settore di appartenenza, regime contabile adottato (quindi, ad esempio, ne hanno diritto anche coloro che rientrano nel Regime dei Minimi). L’unico vincolo è che la struttura a cui sono destinati gli investimenti sia in Italia. C’è poi un altro paletto, inserito nel comma 5, in base al quale per le attività industriali a rischio incidenti sul lavoro, per ottenere il beneficio è necessario documentare l’ademimento di tutti gli obblighi sulla sicurezza.

Attenzione: il successivo come 2 specifica che il credito d’imposta si applica anche alle imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (il 25 giugno 2014).

=> Investimenti in beni strumentali, scheda sul credito d’imposta

Investimenti agevolabili

I beni strumentali devono essere nuovi e compresi fra quelli della divisione 28 della tabella ATECO, reperibile attraverso il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, pittosto che sul sito ISTAT o su quella dell’Agenzia delle Entrate (cliccando qui). La citata divisione 28 della tabella riguarda la fabbricazione di macchinari ed apparecchiature rientranti nelle attività manifatturiere. Il codice di identificazione ATECO dei beni strumentali agevolabili, quindi, inizierà per 28.

Attenzione: se l’investimento riguarda un bene complesso, possono rilevare anche macchinari che non rientrano nella divisione 28 della tabella ATECO, ma che sono destinati al funzionamento di quelli che invece vi rientrano, a condizione che costituiscano dotazioni dell’investimento principale, oppure componenti indispensabili al funzionamento del bene appartenente alla divisione 28. Per esempio, è agevolabile un computer o un programma di software che serve a far funzionare un macchinario incluso nella divisione 28 della tabella ATECO.

Viceversa, i beni rientranti nella divisione 28 sono sempre agevolabili, anche se destinati a impianti più complessi già esistenti.

Altro requisito fondamentale è quello della strumentalità (nel senso che sono agevolabili solo i beni strumentali all’attività d’impresa). Quindi, il bene deve essere di uso durevole, e impiegato compe strumento di produzione. Sono esclusi i beni destinati alla vendita (i cosiddetti beni merce), e quelli trasformati o assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita.

Esclusi anche i materiali di consumo, anche se rientranti nella divisione 28 (esempio: i toner).

Infine, se il bene è in comodato d’uso a terzi, può essere agevolato se il comodatario lo utilizza nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante.

Infine, i beni devono essere nuovi, quindi niente agevolazioni se sono stati a qualunque titolo già utilizzati. Eccezione. se l’utilizzo è stato limitato a soli fini dimostrativi (esempio: esposizione nello show room), il bene resta nuovo, ed è quindi agevolabile. Se il macchinario acquistato è complesso, il requisito della novità deve riguardare il bene nella sua versione finale: possono quindi esserci componenti usate, il cui costo però non deve essere prevalente rispetto a quello complessivamente sostenuto.

Importo minimo

Il tetto minimo di 10mila euro è da intendersi con riferimento al progetto di investimento, non ai singoli beni che lo compongono. Bisogna calcolare oltre al prezzo del bene, anche gli oneri accessori di diretta imputazine (esempio: trasporto e montaggio), l’eventuale IVA indetraibile.

Realizzazione investimento

Sono agevolabili beni acquistati da terzi, piuttosto che realizzati in economia o ancora mediante contratto in appalto, in locazione finaziaria con opzione di acquisto finale.

L’investimento deve essere effettuato dalla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014), fino al 30 giugno 2015.

L’agevolazione

Come detto, il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli ultimi cinque anni. In particolare, per il calcolo bisogna calcolare la media degli investimenti in beni strumentali «realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore». Per media, si intende la media aritmetica.  Attenzione: i cinque anni vanno calcolati a partire dal periodo d’imposta dell’entrata in vigore del decreto, oppure a quello successivo, quindi:

  • se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare: per gli investimenti effettuati dal 25 giungo al 31 dicembre 2014, il quinquennio di riferimento è 2009-2013, per quelli effettuati nel 2015, si considerano gli anni dal 2010 al 2014;
  • se il periodo di imposta non coincide con l’anno solare, si fa lo stesso calcolo inserendo l’investimento nel corretto periodo d’imposta.

Bisogna calcolare anche gli anni in cui gli investimenti non sono stati effettuati, che evidentemente abbasseranno la media.

Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, ed è utilizzabile solo in compensazione. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento, e conseguentemente la seconda quota è utilizzabile dal 1° gennaio del terzo periodo d’imposta successivo a quello dell’investimento e la terza quota a decorrere dal 1° gennaio del quarto periodo d’imposta. Se la quota annuale non può essere utilizzata, può essere fruita nel successivo periodo d’imposta, sommarsi a quella di competenza del medesimo periodo.

Il credito d’imposta va indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito è maturato, e dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi successivi, fino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo.

Nuove imprese

Per le imprese di recente costituzione o per le nuove imprese ci sono modalità differenti di calcolo del credito d’imposta. Se l’impresa è attiva da meno di cinque anni, bisogna calcolare tutti gli investimenti effettuati (sempre escludendo, eventualmente, il valore più alto). Se l’impresa è costituita dopo il 25 giugno 2014, il credito si applica in relazione al valore complessivo degli investimenti per ciascun periodo di imposta: in pratica, in entrambi i casi si applica l’agevolazione all’intero investimento. Se è il primo anno di attività, perché non c’è una media precedente su cui fare il raffronto, se è il secondo, perché interviene la possibilità di eliminare il valore più alto.

Rilevanza fiscale

Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. Non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi. Infine, non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR. (Fonte: Circolare 5/E 2015 Agenzia delle Entrate)