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Detrazione figli a carico: regole e agevolazioni in dichiarazione dei redditi

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 15 Maggio 2014
Aggiornato 24 Settembre 2014 06:30

Come applicare le detrazioni fiscali per i figli a carico nella prossima dichiarazione dei redditi.

Si avvicina l’appuntamento annuale con la dichiarazione dei redditi e uno dei dubbi più ricorrenti riguarda le regole per l’applicazione delle detrazioni relative ai figli a carico e più in particolare la ripartizione tra i genitori, che deve seguire regole precise. Questo significa che non è possibile ripartire liberamente la percentuale di detrazione, soprattutto nel caso di genitori separati.

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Diritto alla detrazione

In primo luogo precisiamo che la detrazione spetta per tutti i figli, sia naturali riconosciuti che adottivi e affidati o affiliati, a patto che questi non abbiano percepito un reddito annuo complessivo (indicato al rigo RN1, colonna 1 del modello UNICO PF) uguale o inferiore a 2.840,51. La detrazione spetta indipendentemente dall’età dei figli, dal fatto che studino o convivano con i genitori richiedenti.

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Genitori sposati o conviventi

In caso di genitori coniugati o conviventi la ripartizione della detrazione per figli a carico deve essere ripartita al 50% a meno che non si decida di attribuire l’intera detrazione al genitore che ha il reddito complessivo più elevato. Un’opzione che risulta conveniente qualora uno dei due genitori sia incapiente, caso in cui il nucleo familiare rischierebbe di perdere l’agevolazione. Da precisare che l’opzione può essere esercitata anche in assenza della condizione di “incapienza”, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 15/2007, e che una volta effettuata questa scelta, essa si applica a tutti i figli degli stessi genitori (Circolare 20/E/2011 quesito 5.1). Diversamente, in presenza di figli di altri genitori è possibile applicare percentuali di detrazioni diverse (50% o 100%).

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Genitori separati

La ripartizione tra genitori legalmente ed effettivamente separati o che abbiano ottenuto l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere effettuata con i seguenti criteri:

  • 100% al genitore affidatario, in mancanza di accordo, se il figlio è affidato esclusivamente ad uno dei genitori;
  • al 50% tra entrambi i genitori, in mancanza di accordo, se l’affidamento è congiunto o condiviso.

Tuttavia se vi è accordo tra le parti, i genitori possono adottare le regole dei genitori coniugati (50% a ciascuno o 100% al genitore con reddito più elevato). Qualora uno dei due genitori sia incapiente, sia in caso di affido esclusivo che congiunto, se uno dei due genitori non può usufruire in tutto o in parte della detrazione per incapienza, questa viene attribuita per intero all’altro genitore. Quest’ultimo è poi chiamato, salvo diverso accordo a riversare all’altro genitore l’intera detrazione o il 50% in caso di affido congiunto.

Riassumendo:

In mancanza di accordo Con diverso accordo
Affidamento esclusivo Affidamento congiunto Affidamento esclusivo Affidamento congiunto
100% al genitore affidatario 50% a ciascun genitore affidatario 50% a ciascun genitore 100% al genitore con maggiore reddito
100% al genitore con maggiore reddito