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Modello 730: detrazione spese disabili

di Alessandra Caparello

Pubblicato 10 Maggio 2016
Aggiornato 14 Febbraio 2017 09:24

Guida alla compilazione del Modello 730 per la detrazione IRPEF sulle spese sostenute da soggetti disabili o familiari portatori di handicap.

Nel  Modello 730 ordinario o precompilato il contribuente può indicare nel quadro E oneri e spese sostenute per sé o familiari, anche disabili, ai fini della detrazioni IRPEF. Per i portatori di handicap e loro familiari sono previsti inoltre benefici fiscali, passati in rassegna qui di seguito.

=> Compilazione 730/2016: detrazioni e crediti

Spese mediche e assistenziali

Sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile le spese mediche:

  • generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali)
  • per assistenza specifica (infermieristica e riabilitativa, di addetto all’assistenza di base od operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; di  personale di coordinamento attività assistenziali di nucleo, di educatore professionale, di addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale).

Le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale parlante, in cui devono essere specificati natura e quantità dei prodotti, codice identificativo del tipo di farmaco e codice fiscale del destinatario (nel rigo E3 del 730). Le spese specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche…) possono essere detratte per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro. Sono invece ammesse integralmente senza franchigia le spese per:

  • trasporto in ambulanza del disabile;
  • acquisto poltrone per inabili e minorati non deambulanti, apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  • acquisto arti artificiali per la deambulazione;
  • costruzione rampe per eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni (detrazione 19% solo sull’eventuale eccedenza della quota di spesa per cui è stata richiesta la detrazione per ristrutturazione edilizia del 50% fino al 31 dicembre 2016);
  • adattamento ascensore per trasporto disabile;
  • acquisto sussidi tecnici e informatici per facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap (rigo E3): fax, modem, computer o sussidio telematico;
  • mezzi per accompagnamento, deambulazione e sollevamento disabili. 

Acquisto veicoli

Nel rigo E4 del 730 vanno indicate le spese per acquisto di:

  • motoveicoli e autoveicoli, anche prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità;
  • autoveicoli anche non adattati per il trasporto di non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta una sola volta in un periodo di 4 anni con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità. Oltre che per le spese di acquisto, vale anche per quelle di riparazione del mezzo. Sono esclusi i costi di ordinaria manutenzione e di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).

=> ISEE: indennità ai disabili escluse dal reddito 

Altre spese agevolate

  • Per i non vedenti (dai righi E5 ed E81): detrazione per l’acquisto del cane guida (sconto IRPEF del 19%, richiesto una sola volta in 4 anni salvo perdita dell’animale, per un solo cane e con importo massimo di 18.075,99 euro); per il suo mantenimento (sconto forfetario di 516,46 euro); IVA al 4% sui prodotti editoriali per non vedenti o ipovedenti (giornali e notiziari, quotidiani, libri in braille o su supporti audiomagnetici per non vedenti e ipovedenti).
  • Servizi di interpretariato (rigo E8) per il disabile o suo familiare a carico: per la detrazione del 19% è necessaria la certificazione fiscale rilasciata dal fornitore del servizio.
  • Eliminazione di barriere architettoniche (es.: ascensori e montacarichi) e realizzazione di strumenti tecnologici atti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, nell’ambito di interventi di ristrutturazione edilizia (con detrazione IRPEF del 50% su un importo massimo di 96.000 euro se la spesa è sostenuta tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2016).