Direttiva antiriciclaggio: come uniformarsi

di Alessandra Caparello

Pubblicato 23 Ottobre 2015
Aggiornato 15 Giugno 2017 09:55

I punti principali della Direttiva UE antiriciclaggio in vigore da giugno 2015: reati fiscali, valutazione rischi, verifiche e sanzioni.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha analizzato la quarta Direttiva antiriciclaggio (2015/849/CE 20 maggio 2015) – prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – in Gazzetta UE del 5 giugno 2015. La norma è in vigore dal 25 giugno e gli Stati membri devono uniformarsi entro il 26 giugno 2017 attuandone le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

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Invariati i destinatari, l’unica novità riguarda l’abbassamento della soglia per l’applicazione ai soggetti che negoziano beni: da 15mila passa a 10mila euro se il pagamento avviene in contanti e, a prescindere dalla circostanza, la transazione è effettuata con un’operazione unica o con operazioni diverse tra loro collegate.

Reati

Tra i reati gravi che configurano attività criminosa – articolo 3, comma 4, lettera f) – figurano quelli fiscali relativi a imposte dirette e indirette, punibili con una pena massima superiore a un anno o, per Stati che prevedono una soglia minima per i reati, tutti quelli punibili con una pena minima superiore a 6 mesi.

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Valutazione rischi

Al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario e dell’economia nel suo insieme, alla Commissione Europea viene attribuito il compito di effettuare una valutazione dei rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Gli esiti di questa attività dovranno essere riportati in una relazione da elaborarsi entro il 26 giugno 2017, il cui contenuto minimo deve riguardare:

  • settori di mercato più esposti al rischio;
  • rischi associati a ciascun settore;
  • mezzi più diffusi per riciclare proventi illeciti.

È compito di ogni Stato individuare le aree di maggiore o minore rischio, nonché il settore in cui i soggetti obbligati devono applicare misure rafforzate, specificando ove necessario quelle da adottare.

Verifica clientela

Gli Stati membri devono richiedere ai destinatari della normativa di effettuare la verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo prima che instauri il rapporto o che sia svolta la transazione. Le misure di adeguata verifica della clientela devono applicarsi anche a:

  • operazioni occasionali che rappresentino un trasferimento di fondi superiore a 1000 euro;
  • soggetti che negoziano beni, quando eseguono operazioni occasionali in contanti di importo pari o superiore a 10mila euro.

Registro

Entro giugno 2017 tutti i Paesi UE dovranno elaborare un registro centrale contenente i dati su beneficiari di fondi fiduciari e altri strumenti finanziari, transazioni di alto valore e altre informazioni. Le caratteristiche del registro dovranno essere notificate alla Commissione, mentre le informazioni sulla titolarità effettiva potranno essere accessibili alle autorità competenti senza restrizioni, ai soggetti obbligati ai fini dell’adeguata verifica della clientela, a qualunque persona e organizzazione che possa dimostrare un legittimo interesse in relazione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e a reati associati quali corruzione, reati fiscali e frode.

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Sanzioni

La FNC si sofferma poi sul sistema sanzionatorio, rilevando la previsione nel paragrafo 3 dell’art. 58, in virtù della quale, se la violazione riguarda obblighi nei confronti di entità giuridiche, la sanzione può essere applicata ai membri dell’organo di gestione o alle altre persone fisiche responsabili della violazione. Con riferimento alle sanzioni amministrative, viene individuata una soglia limite pari almeno al doppio dell’importo dei profitti ricavati grazie alla violazione, se lo stesso può essere determinato, o altrimenti almeno pari a 1 milione di euroTale soglia aumenta se il soggetto colpito è un ente creditizio o istituto finanziario, nel qual caso la sanzione massima nel caso di entità giuridiche è pari almeno a 5 milioni di euro o al 10% del fatturato complessivo annuo sulla base degli ultimi bilanci approvati dall’organo di gestione.