


Un’istanza di rimborso fiscale delle ritenute sulla pensione può essere considerata valida solo se contiene la precisa indicazione dell’importo richiesto. Lo sottolinea la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 15058 del 5 giugno 2025.
I giudici, infatti, si sono espressi in merito alla validità delle richieste di rimborso delle ritenute prive delle informazioni relative agli importi, che quindi non contengono elementi fondamentali per consentire la valutazione dell’istanza da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In assenza di validità, inoltre, viene meno anche l’idoneità delle richieste alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile.
Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all’ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta […].