L’Agenzia delle Entrate ha individuato l’ufficio competente per ordinare il recupero di quanto fruito in caso di indebita cessione di crediti d’imposta.
La competenza della redazione dell’atto di recupero spetta all’ufficio competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che ha commesso la violazione.
Le attribuzioni di cui al comma 1, lett. g), dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, spettano, in mancanza del domicilio fiscale del contribuente individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate che, al momento della commissione della violazione, è competente con riferimento al luogo dove detta violazione è stata commessa.
In assenza di domicilio fiscale, invece, l’atto di recupero deve essere predisposto da un’articolazione dell’Agenzia delle Entrate individuata con provvedimento del direttore dell’Agenzia.