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Rottamazione cartelle: ammessa la compensazione fiscale

di Barbara Weisz

29 Febbraio 2024 10:30

La definizione agevolata esclude le cartelle rottamate dal tetto per la compensazione orizzontale tra crediti e debiti fiscali, così come la rateazione.

Le cartelle esattoriali oggetto di rottamazione non impediscono la compensazione orizzontale dei crediti fiscali, in quanto il loro valore non si computa ai fini del superamento del tetto dei 1500 euro, sotto il quale si possono utilizzare crediti fiscali per pagare tasse e contributi.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello 54/2024.

Autocompensazione e definizione agevolata

Il punto è il seguente: la compensazione orizzontale dei crediti è vietata in presenza di debiti fiscali scaduti superiori alla somma di 1500 euro. Lo prevede l’articolo 31, comma 1, del decreto legge 78/2010.

Il Fisco precisa però che la definizione agevolata eslcude che il contribuente sia qualificabile come inadempiente in relazione alle cartelle rottamate.

Questo, in base alla ratio delle disposizioni contenute nel comma 240 della legge 197/2022, secondo cui in relazione ai carichi oggetto di rottamazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni, fermi amministrativi e ipoteche, procedure esecutive.

Conseguentemente, i ruoli oggetto di definizione agevolata non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro in base al quale opera la preclusione all’autocompensazione.

Questo, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo fino a quando vengono regolarmente pagate le rate e non si verifichino quindi decadenze o altri impedimenti.

Regole di compensazione crediti orizzontale

L’interpello dell’Agenzia delle Rntrate ripercorre anche le regole generali, ricordando che sono esclusi dal calcolo del tetto dei 1.500 euro anche i debiti per i quali il contribuente abbia scelto la rateazione.

Se però ci sono rate non pagate, l’importo di queste ultime concorre alla formazione della soglia.

Se il contribuente decade dalla rateazione, e l’intero importo a ruolo diventa immediatamente riscuotibile, nel momento in cui supera i 1.500 euro comporta l’impossibilità di procedere alla compensazione.

La regola di fondo è che, ai fini del superamento del tetto, concorrono tutti i ruoli scaduti.