Rivalutazione TFR: compensazione credito senza visto di conformità

di Barbara Weisz

26 Febbraio 2024 09:58

Consulenti del Lavoro: la compensazione verticale tramite F24 del credito d'imposta sulla rivalutazione del Fondo TFR non richiede visto di conformità.

Compensazione verticale senza visto di conformità per l’acconto dell’imposta sulla rivalutazione Fondo TFR: l’operazione può essere effettuata direttamente dal sostituto d’imposta, nei limiti delle ritenute per l’anno successivo.

E’ un’indicazione fornita dai Consulenti del Lavoro, che risolve un dubbio interpretativo legato all’eccedenza di ritenute fiscali  (codice tributo 1712) per i datori di lavoro che, non ricorrendo al metodo previsionale, hanno versato l’imposta al 90% di quanto pagato nel 2022.

Vediamo dunque come procedere.

Compensazioni verticali senza visto di conformità

In caso di eccedenza superiore ai 5mila euro (situazione non infrequente visto un coefficiente di rivalutazione 2023 nettamente inferiore rispetto all’anno precedente) non è necessario presentare il Modello 770 apponendo il visto di conformità. Il tetto è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti.

In base all’articolo 1, comma 2, del Dpr 445/1997, il sostituto d’imposta ha diritto di computare l’eccedenza in diminuzione delle tasse o a chiederne il rimborso.

E, come spiegato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 31/E del 30 dicembre 2014, il visto è necessario solo per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti nell’anno successivo.

Credito d’imposta rivalutazione Fondo TFR

Il chiarimento dei Consulenti del Lavoro indica i riferimenti normativi del caso e spiega come si coordinano con i documenti di prassi sulla materia. La conclusione è la seguente:

  • è possibile scomputare l’eccedenza di versamento relativa al codice tributo 1712 dai successivi versamenti delle ritenute relative a qualsiasi tipo di provento;
  • il modello F24 va compilato indicando nella colonna “importi a debito versati” il codice tributo da pagare (es. 1001, 1012, 1040) e tra gli importi a debito compensati il codice tributo 1627;
  • se la compensazione si effettua nel periodo d’imposta successivo, si ricorre al codice 6781 denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 semplificato“.

Non sussiste l’obbligo di visto di conformità anche se l’importo compensato è superiore a 5mila euro. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate potrebbe chiedere di comprovare che i crediti compensati internamente nel modello F24 sono riferibili ad eccesso di ritenute per i quali non è necessario il visto (e non ad altri crediti per i quali invece tale obbligo sussiste).

Sostanzialmente, quindi, l’unico rischio è che arrivi questa richiesta di chiarimenti da parte del Fisco.