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Detrazioni in Dichiarazione dei Redditi: nuovi dati della Precompilata 2022

di Anna Fabi

5 Ottobre 2021 09:30

Nuove voci di spesa per le detrazioni sanitarie nella dichiarazione dei redditi precompilata: ecco i nuovi soggetti obbligati all'invio dei dati al Fisco.

Modalità, regole per le comunicazioni dei dati utili alle detrazioni fiscali in dichiarazioni dei redditi e soggetti con obbligo di comunicazione dei dati sanitari (già individuati dal Decreto MEF del 16 luglio): tutte le indicazioni sui dati per la Precompilata 2022 sono contenute nel provvedimento del 30 settembre dell’Agenzia delle Entrate.

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Dati sanitari nella Precompilata 2022

Oltre ai dati sanitari già presenti nel Modello 730 precompilato, a partire dalle spese dell’anno d’imposta 2021 sono previste nuove voci già inserite dall’Agenzia delle Entrate, alla quale devono comunicare i dati sanitari di propria competenza numerosi nuovi soggetti:

  • tecnici sanitari dei laboratori biomedici,
  • tecnici audiometristi,
  • tecnico audioprotesisti,
  • tecnici ortopedici,
  • dietisti,
  • tecnici di neurofisiopatologia,
  • tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare,
  • igienisti dentali,
  • fisioterapisti,
  • logopedisti,
  • podologi,
  • ortottisti e assistenti di oftalmologia,
  • terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva,
  • tecnici della riabilitazione psichiatrica,
  • terapisti occupazionali,
  • educatori professionali,
  • tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Detrazioni sanitarie: voci di spesa nella Precompilata 2022

Le spese che confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata, in base ai dati relativi al periodo d’imposta 2021, sono dunque:

  • ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
  • farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
  • dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
  • servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie;
  • farmaci per uso veterinario;
  • prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale;
  • visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica;
  • certificazione medica;
  • ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016;
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019;
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019;
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021;
  • spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa);
  • cure termali;
  • prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
  • altre spese sanitarie.