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Nuovi dati sanitari nella Precompilata

di Anna Fabi

Pubblicato 10 Dicembre 2019
Aggiornato 9 Giugno 2020 06:51

Fisioterapisti, igienisti e biologi fra i nuovi professionisti della sanità tenuti a trasmettere le spese dei pazienti al sistema tessera sanitaria: novità per la dichiarazione precompilata 2020.

Nuove categorie di professionisti della sanità sono tenuti ad inviare i dati dei pazienti al sistema tessera sanitaria, per consentire la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata 2020: fra gli altri, fisioterapisti, igienisti dentali, terapisti occupazionali, biologi. L’elenco dettagliato è contenuto nel decreto ministeriale dell’Economia del 22 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2019.

I dati da trasmettere al sistema tessera sanitaria sono quelli relativi alle spese sostenute dai pazienti a partire dal primo gennaio 2019. Nel dettaglio, i professionisti tenuti all’adempimento sono gli iscritti ai seguenti albi:

  • tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • tecnico audiometrista;
  • tecnico audioprotesista;
  • tecnico ortopedico;
  • dietista;
  • tecnico di neurofisiopatologia;
  • tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • igienista dentale;
  • fisioterapista;
  • logopedista;
  • podologo;
  • ortottista e assistente di oftalmologia;
  • terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • terapista occupazionale;
  • educatore professionale;
  • tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • assistente sanitario;
  • biologi.

Trattandosi di dati relativi alle spese mediche sostenute nel 2019, verranno utilizzati per la dichiarazione dei redditi precompilata 2020. Ricordiamo che fra gli altri medici, dentisti, farmacisti, ospedali, ambulatori, veterinari, oculisti, sono già tenuti all’adempimento, le nuove disposizioni in pratica, introducono nuove attività professionali del settore sanitario a questo obbligo.

L’invio dei dati va effettuato entro il 31 gennaio, restano valide tutte le regole e le indicazioni tecniche contenute nei decreti dell’Economia del 31 luglio 2015 e del 28 aprile 2018. Sarà invece necessario uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della Privacy, per le modalità tecniche di utilizzo dei dati da parte dell’amministrazione finanziaria.