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Detrazioni spese sanitarie 2019: guida delle Entrate

di Anna Fabi

1 Luglio 2019 15:49

Tutte le novità 2019 sulle detrazioni per spese sanitarie nella guida aggiornata del Fisco: rimborsi, franchigie, figli a carico, casi particolari.

Nuovi limiti di detraibilità per i figli a carico sotto i 24 anni, casistica ed esempi pratici calcolare la detrazione sulle spese rimborsate: sono alcune delle novità che l’Agenzia delle Entrate ha inserito nella Guida alle agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie (aggiornamento di giugno 2019), che contiene un elenco dettagliato di tutte le spese a cui si applicano i benefici fiscali e dei documenti che bisogna conservare.

=> Spese sanitarie: guida agevolazioni fiscali

Innanzitutto, le regole generali: l’agevolazione fiscale (detrazione o deduzione che sia) si applica nell’anno in cui le spese sono state sostenute. La documentazione, come di consueto, va conservata per i cinque anni in cui sono possibili controlli fiscali.

La spesa deve essere a carico del contribuente (se ci sono rimborsi, non si applica la detrazione). Se le spese superano l’imposta annua, la differenza si perde (non si può chiedere il rimborso o utilizzarla nelle dichiarazioni successive).

Si possono utilizzare anche le spese sostenute per i familiari a carico. Qui c’è una novità 2019: i figli fino a 24 anni sono considerati a carico se il loro reddito arriva a un massimo di 4mila euro. Per i restanti casi, resta il tetto di 2mila 840,51 euro.

Attenzione: non si ha il diritto alla detrazione quando la spesa è intestata al genitore e sostenuta per il figlio che, nel corso dell’anno, ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico. In tale situazione, non può fruirne né la persona che ha sostenuto l’onere (il genitore), né la persona che ha beneficiato della prestazione (il figlio).

=> Spese sanitarie: la verifica si fa online

La detrazione sulle spese sanitarie è al 19% per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, ci sono alcune tipologie di spese che non prevedono questa franchigia (quindi si applica il 19% all’intera somma).

=> Detrazioni IRPEF con assicurazione sanitaria

Fra le precisazioni utili, quelle relative alle spese per le quali il contribuente ha già ricevuto un rimborso. In generale, come detto, la detrazione si applica solo alla parte non rimborsata. Ci sono però delle eccezioni, che sostanzialmente riguardano i casi in cui i premi pagati dal contribuente non hanno determinato benefici fiscali. Nel dettaglio, si considerano rimaste a carico le spese rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente, assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del dipendente.

Diverso è il caso di premi versati dal sostituto d’imposta o versate dal contribuente a casse esclusivamente di natura assistenziale e che non concorrono a formare il reddito fino al tetto di 3mila 615,20 euro. In questi casi, la detrazione si applica solo alla parte di spesa non rimborsata. Nel caso in cui il premio assicurativo sia superiore a 3mila 615,20 euro, si detrae anche una parte della quota rimborsata (pari alla maggior quota di contributi versati oltre al tetto).

Per tutte le diverse tipologie di spesa sanitaria (farmaci, visite, prestazioni chirurgiche, protesi) sono dettagliate tutte le voci che danno diritto all’esenzione, e la documentazione da conservare, con utili schemi e precisazioni sulle esenzioni e i casi particolari. Capitoli a parte sono dedicati alle spese sostenute per familiari disabili e con patologie esenti.