e-Fattura: gli esclusi dal rinvio

di Anna Fabi

Pubblicato 3 Luglio 2018
Aggiornato 27 Settembre 2018 11:43

Ufficiale la proroga al 2019 per l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti e lubrificanti, ma non per tutti: ecco per chi resta in vigore la scadenza del 1° luglio 2018.

Con l’approvazione del Consiglio dei Ministri del decreto legge n. 79/2018, la proroga al 2019 per l’obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti di carburanti e lubrificanti è diventata ufficiale.

Per le cessioni di carburanti e lubrificanti a soggetti titolari di partita IVA che vogliano fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente, gli obblighi di fatturazione elettronica e gli adempimenti previsti dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 917, lettera a), della legge n. 205/2017) entreranno in vigore il prossimo 1° gennaio 2019. Questo significa che fino ad allora potrà ancora essere utilizzata, facoltativamente, la vecchia scheda carburante.

La proroga tuttavia non riguarda proprio tutte le vendite di carburanti, ma solo la vendita di benzina e gasolio per autotrazione effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione.

Produzione/distribuzione e appalti

Nessun rinvio al 2019 della fatturazione elettronica per le vendite di carburante effettuate da tutti gli altri soggetti della filiera di produzione e distribuzione come le compagnie petrolifere, i grossisti, gli intermediari e così via.

Rimane quindi confermato l’anticipo dell’obbligo di fatturazione elettronica, trasmessa per il tramite del Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI), disposto dalla Legge di Bilancio 2018, a partire dal 1° luglio 2018, per:

  • le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori effettuate al di fuori dei carbogestori esonerati;
  • le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di contratti pubblici.

Confermato anche il via, dal 1° luglio 2018, per l’obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Adempimento che però l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in fase di prima applicazione, è circoscritto alle cessioni effettuate da soggetti che gestiscono:

Impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

Per gli altri soggetti, l’obbligo scatterà gradualmente, a partire dal 1° gennaio 2020.

Pagamenti tracciabili obbligatori

Nessun rinvio inoltre per l’obbligo da parte delle partite IVA che intendano portare in deduzione i costi di rifornimento delle flotte aziendali e in detrazione l’IVA sulle spese di carburanti per autotrazione di effettuare il pagamento con mezzi tracciabili.

Disposizione che rende, di fatto, facoltativo l’utilizzo della scheda carburante, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 444/1997, come integrato dall’art. 7 del D.L. n. 70/2011, il quale dispone che siano esonerati dalla tenuta della scheda carburante i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605.