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Sgravi INPS per imprenditori agricoli

di Noemi Ricci

26 Febbraio 2018 12:09

I chiarimenti INPS in merito all’applicazione del regime de minimis all'esonero contributivo per coltivatori diretti e IAP.

Con la circolare n. 32/2018 l’INPS ha fornito chiarimenti sull’applicazione del regime de minimis ai coltivatori diretti. La circolare da seguito alla n. 85/2017 con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero del contributo per i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all’articolo 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

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Esonero contributivo CD e IAP

l’INPS ricorda che la Legge di Bilancio 2017 prevede per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali il diritto ad un esonero contributivo che ha ad oggetto la quota per l’IVS ed il contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, Legge n. 160/1975, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo. L’esonero è riconosciuto esclusivamente entro i limiti del regime de minimis che per il settore agricolo è pari a 15 mila euro nell’arco dei tre esercizi finanziari.

Nucleo familiare

Viene quindi chiarita la possibilità per i coltivatori diretti, in sede di presentazione della relativa istanza, di modulare la domanda di ammissione al beneficio, specificando se l’esonero sia applicato all’intero nucleo familiare ovvero solo a sé stessi o ad alcuni dei componenti il nucleo familiare. Eventuali variazioni del nucleo familiare intervenute successivamente all’accoglimento della domanda, spiega l’INPS, non producono effetti sul beneficio concesso.

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Superamento del de minimis

Nei casi in cui l’aiuto comporti il superamento del limite del de minimis, il titolare beneficiario conserva, rinunciando all’aiuto, il diritto all’esonero ex lege n. 232/2016. In caso contrario, l’esonero verrà revocato con effetto retroattivo. Se le richieste di ammissione al beneficio presentate nell’anno 2017 sono state respinte per superamento del de minimis calcolato per l’intero nucleo familiare, sarà necessario presentare una nuova istanza entro il 31 marzo 2018 (cfr. messaggio n. 195 del 17/01/2018).

Il modello da utilizzare per le comunicazioni, denominato “Esonero contributivo per CD e IAP – De Minimis”, sarà disponibile nel Cassetto Previdenziale Autonomi Agricoli a partire dal 15 marzo.

Fonte: INPS