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Rimborso mutui Euribor: il Tribunale confuta la Cassazione

di Teresa Barone

20 Febbraio 2024 10:29

Il Tribunale di Torino ribalta l’ordinanza della Cassazione sul rimborso dei mutui a tasso variabile basati sull’Euribor.

Il Tribunale di Torino si è recentemente espresso in maniera contraria a quanto stabilito dalla Cassazione sul diritto al rimborso degli interessi maggiorati in seguito all’accordo manipolativo del tasso Euribor.

Per il giudice non ci sono i presupposti per applicare in Italia la nullità parziale dei contratti di finanziamento.

Mutui Euribor: il Tribunale di Torino confuta la Cassazione

Con la sentenza del 29 gennaio, il Tribunale non fa proprie le considerazioni dell’ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023 della Cassazione, in base alla quale coloro i quali, nel periodo intercorrente tra tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, erano titolari di mutui a tasso variabile calcolato sull’Euribor, possono richiedere un rimborso. Per i giudici torinesi, tuttavia, il contratto di finanziamento attivato da banche non aderenti all’intesa anti-concorrenziale non può essere definito contratto “a valle”.

Questo aspetto rende quindi infondata la domanda di nullità parziale dei contratti di finanziamento.

Stando all’ordinanza, i risparmiatori possono aspirare alla restituzione della differenza tra il tasso di interesse applicato al mutuo e un tasso sostitutivo.

La tesi della Cassazione sui mutui gonfiati

La nota vicenda dei mutui gonfiati nell’arco temporale indicato, secondo la Corte di Cassazione lascia configurare una violazione delle regole di mercato, con il conseguente diritto al risarcimento per i consumatori interessati.

E qui sta il punto debole della tesi della Cassazione secondo il Tribunale di Torino: non potendo accertare a monte il coinvolgimento delle specifiche banche nel cartello 2005-2008, non è possibile applicarne gli effetti a valle, estendendoli a tutti i consumatori, per qualsiasi contratto di credito in corso di esecuzione negli anni tra il 2005 e il 2008 e parametrato all’Euribor, a prescindere dall’accertamento dell’adesione dell’impresa bancaria all’intesa per la manipolazione del prezzo.