
Chi ha acceso un mutuo casa sa bene che possono verificarsi difficoltà che impediscono di pagare le rate, situazioni a cui cerca di dare un argine il Fondo di solidarietà per i mutui di acquisto prima casa, anche detto Fondo Gasparrini, potenziato con la crisi Covid e per l’attuale crisi dei prezzi. Il Fondo Gasparrini permette di sospendere le rate del mutuo qualora si verifichino determinate condizioni.
Vediamo quali e per chi.
Fondo di solidarietà mutui prima casa: cos’è
Il Fondo Gasparrini è stato istituito presso il Ministero dell’Economia con la legge n. 244/2007 che, all’articolo 2, commi 475 e ss., prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo per acquisto prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. A causa della crisi pandemica, il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e la platea degli aventi diritto è stata allargata. Ad oggi sono ammessi alla sospensione i mutui fino a 400mila euro anziché fino 250mila.
Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
Fondi di solidarietà e di garanzia a confronto
Il Fondo Gasparrini permette la sospensione delle rate di restituzioni di un mutuo prima casa, che si vanno ad aggiungere alle tutele e alle condizioni agevolate previste dal Fondo Garanzia Mutui Prima Casa per l’acquisto dell’abitazione principale (garanzia dal 50% all’80%).
Il Fondo Prima Casa – rimodulato con il “Decreto Sostegni-bis e prorogato fino al 31 dicembre 2022 dalla Legge di Bilancio – prevede ulteriori benefici per i giovani under 36 e per le famiglie mono-genitoriali con ISEE fino a 40mila euro.
C’è però da dire che l’inflazione sta rendendo sempre più arduo per le banche garantire offerte di mutuo con tasso TAEG inferiore al quello effettivo globale medio (TEGM), che al momento sarebbero 2,15% per i mutui a tasso fisso e 2,23% per i mutui a tasso variabile.
Sospensione rate mutuo casa: a chi spetta
Si può accedere al Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate del mutuo prima casa quando si verifichino i seguenti casi:
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni, anche in attesa dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
- riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni corrispondente ad una riduzione dell’orario, anche in attesa di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
- cessazione rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato;
- cessazione rapporti di lavoro parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
- morte, riconoscimento di grave handicap o invalidità civile non inferiore all’80%;
- calo del fatturato per le categorie dei lavoratori autonomi/liberi professionisti;
- eventi previsti dall’art.2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 riferibili ad almeno il 10% dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
Possono fare richiesta di accesso al Fondo anche coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo. Non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.
Per l’accesso al Fondo non è richiesto l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Come funziona la sospensione mutuo
Al verificarsi degli eventi indicati, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a:
- 6 mesi se la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro ha durata compresa tra 30 e 150 giorni;
- 12 mesi se la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro ha durata compresa tra 151 e 302 giorni;
- 18 mesi se la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro ha durata superiore a 303 giorni.
La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 22 dicembre 2022 la validità delle misure straordinarie adottate nei confronti dei lavoratori autonomi/liberi professionisti e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa che, pertanto, continueranno ad avere accesso ai benefici del Fondo di sospensione mutui prima casa fino a tale data.
Come fare domanda
Per ottenere la sospensione del mutuo basta presentare domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo. Va dunque compilato e consegnato alla propria banca il modulo di richiesta sospensione, usando il modello reso disponibile da Consap, allegando carta d’identità (per i soli cittadini italiani e dell’Unione Europea) o passaporto e permesso di soggiorno (per cittadini extra UE).
La documentazione richiesta
Il richiedente dovrà presentare adeguata documentazione, in base alla specifica situazione in cui versa.
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione: in caso di contratto a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa; i caso di contratto a tempo determinato, copia dello stesso contratto, della sua eventuale proroga, nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto.
- Cessazione del rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione: copia del contratto nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto
- Dimissioni giusta causa: copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore; la copia della lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore; la copia della lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
- Insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto del mutuo: certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’ASL competente per il territorio di residenza che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) o invalido civile (da 80% a 100%).
- In caso di sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni (documenti in alternativa tra loro): copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito; copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito; copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di sospensione.
- In caso di riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni (documenti in alternativa tra loro): copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito; copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito; copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di riduzione dell’orario di lavoro.