Investimenti e beni d’impresa, la nuova tassazione 2023

di Barbara Weisz

Aliquota al 16% per la rivalutazione di terreni e quote societarie, nuovo affrancamento quote OICR e polizze, tassazione in Italia sulle plusvalenze di immobili società estere: le novità in Legge di Bilancio 2023.

Tassazione plusvalenze per la vendita, da parte di soggetti non residenti, di quote di società estere con almeno il 50% del valore in immobili situati in Italia (con esclusione di quelli merce e strumentali); più tempo per la rivalutazione agevolata di terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2023; imposta sostitutiva su rivalutazione quote societarie al 16%; opzione di affrancamento di quote di OICR e polizze assicurative al 14%: sono le novità in materia di tassazione su capitali e rendite finanziarie introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, aggiornate con le modifiche introdotte in sede di approvazione parlamentare.

Plusvalenze immobili società estere

Partiamo dagli immobili delle società estere. I commi 96 e 97 della manovra (legge /2022) prevedono che siano tassate in Italia le plusvalenze che un soggetto non residente ottiene vendendo partecipazioni in società fiscalmente residenti all’estero, il cui valore è rappresentato, direttamente o indirettamente, per più del 50% da beni immobili situati nel territorio italiano.

Questa norma era già inserita nel ddl di Bilancio originariamente approvato dal Governo.  Sono poi intervenute modifiche nel corso dell’iter parlamentare con i commi 98 e 99. Il primo esclude gli immobili merce e quelli strumentali all’attività d’impresa. Il secondo esclude le plusvalenze realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Rivalutazione terreni e quote societarie

Viene prorogata la tassazione agevolata sulla rivalutazione delle partecipazioni, estesa anche alle società quotate, che precedentemente erano invece escluse. La norma si applica a società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni.

I beni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Nel corso dell’iter parlamentare è stata alzata l’aliquota al 16% (nel ddl approvato dal Governo era al 14%) ed è stata prorogata dal 30 giugno al 15 novembre la data entro la quale bisogna redigere la necessaria perizia giurata e inizia la rateazione (comma 108). Sono previste tre rate annuali di pari importo, sulla seconda e la terza si pagano gli interessi del 3%.

Trasferimenti di proprietà terreni

Questa è un’agevolazione pensata per stimolare l’imprenditoria agricola giovanile. Consente di applicare le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa ed imposta catastale nella misura dell’1%) ai giovani fino a 40 anni che acquistano terreni agricoli indipendentemente dall’iscrizione alla gestione previdenziale dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. L’iscrizione va comunque effettuata entro i successivi 24 mesi, e questo impegno va messo nero su bianco nell’atto di trasferimento.

Infine, nei territori montani, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. L’agevolazione si applica anche a persone non iscritte alla previdenza agricola che si impegnano, con apposita dichiarazione, a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni, e alle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

Affrancamento quote OICR

Questa è una nuova possibilità di affrancamento delle quote di OICR o di polizze assicurative applicando un’aliquota del 14% sulla differenza tra il valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2022 e il costo di acquisto o di sottoscrizione.

E’ una scelta del contribuente, nel senso che questa forma di tassazione è opzionale. IL comma 113 della manovra dettaglia la procedura di comunicazione all’intermediario, che va effettuata entro il 30 giugno 2023. L’imposta sostituiva si versa entro il 16 settembre 2023. In assenza di un rapporto di gestione), l’opzione si esercita direttamente in dichiarazione dei redditi 2023 (sui redditi 2022), con versamento entro il termine per il saldo delle imposte da dichiarazione.