Congedo parentale: viaggi ammessi?

Risposta di Noemi Ricci

11 Giugno 2018 08:53

Giorgio chiede:

Ho due dipendenti che si sono messi in congedo parentale, possono andare all’estero?

La finalità del congedo parentale è quella di promuovere il sostegno della maternità e della paternità dando si genitori, per ogni bambino nei suoi primi otto anni di vita, il diritto di astenersi dal lavoro. Per fruire del congedo parentale, il genitore è tenuto a dare un preavviso al proprio datore di lavoro, oltre che all’INPS, con le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con non meno di 5 giorni di anticipo.

Abuso del congedo parentale

Sull’abuso del congedo parentale si è espressa anche la Corte di Cassazione (sentenza n. 509/2018) precisando che, anche se il congedo parentale costituisce un diritto potestativo, questo non esclude la verifica delle modalità del suo esercizio (che non significa, però, visita fiscale).

Nel dettaglio può verificarsi abuso del diritto protestativo di congedo parentale, che priva ingiustamente il datore di lavoro della prestazione lavorativa del dipendente, nel caso in cui il diritto sia esercitato non per la cura diretta del bambino, ma per dedicarsi ad altre generiche attività (anche lavorative) che impediscano di dedicare il tempo necessario al minore. In questo caso l’eventuale licenziamento del dipendente risulterebbe legittimo.

Viaggi

Tornando al quesito posto, la legge non sembra vietare possibili spostamenti anche all’estero del lavoratore, purché tale azione e le attività svolte dal lavoratore non impediscano di soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del figlio, finalità per le quale viene appunto concesso il congedo parentale.

In pratica, se il viaggio all’estero rientra nella cura del bimbo (es.: l’asilo è chiuso, è necessario portare con sé il figlio), allora non c’è abuso. Se invece il viaggio esula completamente dalla cura del bambino (es.: il bimbo resta a casa con i nonni), è possibile mettere il dubbio la finalità della richiesta di congedo.

Il vero abuso, tuttavia, scatta qualora all’assenza corrisponda lo svolgimento di una diversa attività lavorativa, caso in cui è possibile persino licenziare il lavoratore.

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