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Pensione inabilità e assegno ordinario: facciamo chiarezza

di Noemi Ricci

Pensioni e assegni per inabilità e invalidità lavorativa sono prestazioni che si somigliano ma non vanno confuse: guida alle differenze.

Tra pensioni e assegni per inabilità e invalidità lavorativa spesso si fa confusione, essendo prestazioni molto simili tra loro per caratteristiche e destinatari. Ci sono però delle specifiche differenze e dunque è importante fare chiarezza.

Vediamo dunque cosa prevede la normativa vigente, cosa lega pensione di inabilità e assegno ordinario di inabilità e cosa fa differire tra loro queste due misure previdenziali, erogate in favore dei lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati che si trovino, una volta assunti, in condizioni di disabilità più o meno accentuata e più o meno incidente sulla loro capacità di svolgere le mansioni assegnate o qualsiasi tipo di attività lavorativa.

Assegno ordinario di invalidità lavorativa

L’assegno ordinario di invalidità lavorativa è una prestazione economica erogata a domanda dall’INPS in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità permanente di natura mentale o fisica tale da essere causa di una incapacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore. Tali condizioni sanitarie devono essere accertate dai medici delle Sedi INPS competenti. Una volta riconosciuta l’infermità invalidante, l’assegno ordinario viene riconosciuto per tre anni, da riconfermare per altri tre previa domanda dell’interessato e accertamento della permanenza dello stato invalidante, fino ad un massimo di tre riconoscimenti successivi, dopo di che l’assegno ottiene una conferma definitiva.

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Requisiti assegno ordinario inabilità

Hanno diritto all’assegno di invalidità i lavoratori:

  • dipendenti;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni  e mezzadri);
  • iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.

Oltre alla riduzione permanente di due terzi della capacità lavorativa, per ottenere l’assegno ordinario di invalidità è necessario:

  • essere assicurati presso l’INPS da almeno 5 anni;
  • contare su un’anzianità contributiva pari ad almeno 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno tre anni (156 contributi settimanali) versati negli ultimi cinque anni.

Assegno ordinario inabilità: compatibilità

L’assegno ordinario di inabilità, e questa è una delle principali differenze con la pensione di inabilità, viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso ogni anno il lavoratore viene sottoposto a verifica sanitaria, che può essere richiesta anche direttamente dall’interessato. L’assegno ordinario di invalidità è incompatibile invece con:

  • l’indennità di mobilità (rimane la facoltà di opzione del trattamento più favorevole);
  • i trattamenti di disoccupazione;
  • le rendite vitalizie erogate dall’INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, o con le provvidenze per invalidità civile, se è riferito alla stessa causa.

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I periodi coperti dall’assegno, in assenza di contributi da lavoro, a differenza della pensione di invalidità, vengono considerati utili per il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Con il raggiungimento dell’età pensionabile se il beneficiario è in possesso dei requisiti contributivi previsti dalla vigente normativa, l’assegno viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia, cosa che non avviene per la pensione di inabilità (bisogna presentare apposita richiesta).

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Pensione di inabilità lavorativa

La pensione di inabilità lavorativa è una prestazione economica, erogata a domanda dall’INPS, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale condizione può essere anche preesistente all’assunzione.

Requisiti pensione inabilità

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

  • dipendenti;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti alla Gestione Separata.

Oltre all’infermità o una patologia che sia causa della permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro, per ottenere l’assegno ordinario di invalidità è necessario (come per l’assegno ordinario di inabilità):

  • essere assicurati presso l’INPS da almeno 5 anni;
  • contare su un’anzianità contributiva pari ad almeno 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno tre anni (156 contributi settimanali) versati negli ultimi cinque anni.

La pensione può essere soggetta a revisione, a seguito della quale:

  • se viene accertato il sussistere delle condizioni, la pensione può essere confermata;
  • se viene accertato il recupero della capacità lavorativa, la pensione può essere revocata;
  • trasformata in assegno ordinario di invalidità qualora si accerti una invalidità inferiore al 100% ma superiore ai due terzi.

Pensione inabilità: compatibilità

Diversamente dall’assegno di inabilità, la pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente nonché con l’iscrizione agli albi professionali, o agli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi quali artigiani, commercianti, coltivatori diretti.

La pensione inabilità, come l’assegno, non è cumulabile con le rendite vitalizie INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, o con le provvidenze per invalidità civile, se è riferito alla stessa causa.

Anche in caso di riconoscimento della pensione di inabilità è possibile richiedere l’assegno mensile per assistenza personale e continuativa qualora sussista la condizione sanitaria, ovvero l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità di assistenza continua per chi non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. L’assegno non spetta però nel caso di ricovero in istituto se la retta è a carico dello Stato o di enti pubblici.