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APe volontaria, decreto in Gazzetta

di Barbara Weisz

18 Ottobre 2017 12:45

Decreto attuativo dell'APe Volontaria in Gazzetta Ufficiale, entro 30 giorni accordi con banche e assicurazioni, attesa la circolare INPS con le istruzioni operative: come funziona.

Mentre sul filo di lana si ingarbuglia la situazione dell’APe sociale e della pensione anticipata precoci (con un parziale riesame di domande scartate da parte dell’INPS), si sblocca invece l’APe volontaria con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale: ora, per l’operatività dell’anticipo pensionistico, mancano i provvedimenti INPS con le istruzioni operative e l’accordo quadro con banche e assicurazioni (che arriverà entro 30 giorni).

Il decreto 150/2017 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre, è in vigore dal 18 ottobre 2017, è composto da 20 articoli che chiariscono i requisiti di accesso, regolamentano la modalità di presentazione della domanda, le caratteristiche dell’APE e del finanziamento collegato.

=> APe volontaria, dopo il decreto

APe Volontaria

L’APe volontaria, istituita con la legge di Bilancio 2017 (comma 166 e seguente dlgs 232/2016), è un anticipo pensionistico, che viene calcolato sulla base della pensione maturata nel momento in cui si presenta domanda. E’ finanziato da una banca (a questo serve l’accordo quadro del ministero), coperto da polizza assicurativa contro il rischio di premorienza, viene poi restituito con rate ventennali nel momento in cui si matura la pensione vera e propria.

I requisiti: 63 anni di età, 20 anni di contributi, 3 anni e sette mesi al massimo alla pensione, un assegno pari ad almeno 1,4 volte il minimo (al netto della rata di restituzione corrispondente all’APe richiesta). E qui c’è la prima precisazione del decreto attuativo: i tre anni e sette mesi tengono conto dell’incremento delle aspettative di vita.

=> APe volontaria vs social, requisiti a confronto

Quindi, nel momento in cui si richiede l’APE non possono mancare più di tre anni e sette mesi alla pensione di vecchiaia. Il trattamento, però potrebbe poi durare più a lungo se durante il periodo in cui il lavoratore lo percepisce scatta un aumento delle aspettative di vita.

Esempio: coloro che avranno l’APe volontaria in corso nel 2019, vedranno il periodo allungarsi in base al nuovo scatto (che dovrebbe essere di cinque mesi).

E’ prevista la retroattività del prestito, non automaticamente ma su base volontaria: il richiedente che aveva già in requisiti allo scorso primo maggio, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto attuativo possono presentare insieme alla domanda di APE la richiesta di ricevere anche i ratei dal maggio 2017.

Il decreto dettaglia poi le regole per la non cumulabilità con pensioni dirette. Chi percepisce un trattamento previdenziale diretto non può accedere all’APe volontaria (e questo era già previsto dalla norma primaria). Se la pensione viene maturata invece durante l’APE, si interrompe il beneficio, di ridetermina la rata di ammortamento, e la compagnia assicurativa restituisce la parte di premio non goduta.

La domanda

Come per l’APe sociale, è prevista in due tempi. Si presenta una richiesta all’INPS di accesso all’APe (anche tramite intermediari), utilizzando il modello allegato al decreto. Entro 60 giorni l’INPS certifica il diritto (oppure rigetta la richiesta), e comunica anche data di maturazione del requisito e importi minimo e massimo della quota mensile di APe ottenibile (gli importi vengono poi nuovamente verificati nel momento della seconda domanda).

Dopo aver ottenuto la certificazione INPS del diritto all’APe, si presenta domanda definitiva, attraverso identità SPID di secondo livello, utilizzando i modelli allegati al decreto. La domanda è firmata elettronicamente, può essere presentata tramite intermediario. Questa seconda domanda contiene: proposta di contratto di finanziamento e di assicurazione, istanza di accesso al fondo di garanzia, quota di APe richiesta, importo di eventuali prestiti in corso, dichiarazione di non avere debiti scaduti, pignoramenti, protesti. Contestualmente, si presenta anche domanda di pensione di vecchiaia.

L’INPS trasmette la domanda al soggetto finanziatore (la banca), che comunica accettazione o rigetto, e successivamente compie la stessa operazione con la compagnia di assicurazione. L’APE si perfeziona alla data in cui sono pubblicate in formato elettronico, nella sezione riservata al richiedente sul sito istituzionale INPS, l’accettazione del contratto di finanziamento e l’accettazione della proposta di assicurazione.

Se il contratto di finanziamento non viene accettato dalla banca (il decreto dettaglia le motivazione per cui questo può succedere), la domanda di APe volontaria si considera inefficace. Per accedere al beneficio in base a un nuovo contratto di finanziamento bisogna, eventualmente, presentare nuova domanda. Il decreto contiene tutte le indicazioni sugli obblighi informativi degli istituti finanziatori e dell’INPS.

=> Niente APe ai cattivi pagatori

Importi APE volontaria

Il minimo è 150 euro, l’importo massimo si basa sul rateo mensile della pensione calcolata al momento della richiesta (al lordo delle tasse). Non può superare le seguenti percentuali:

  • 75% se l’APe richiesto è superiore a 3 anni (36 mesi);
  • 80% se l’APe è fra due o tre anni (24 e 36 mesi);
  • 85% se l’APe è fra uno e due anni (12 e 24 mesi);
  • 90% per chi richiede l’APe per un periodo inferiore a 12 mesi.

C’è un ulteriore paletto: la rata non deve essere superiore al 30% della pensione, calcolando anche eventuali altri prestiti in corso, debiti erariali, assegni divorzili o di mantenimento dei figli. Il calcolo si effettua al netto dell’imposta sui redditi e dell’addizionale regionale, e al lordo dell’addizionale comunale.

Sul sito dell’INPS verrà pubblicato uno strumento per simulare gli importi dell’APe spettante in base alla pensione maturata.

Finanziamento

Gli accordi quadro con banche e assicurazione sono previsti entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto (quindi, entro il 18 novembre prossimo). E’ prevista la possibilità di estinzione anticipata del finanziamento, parziale o totale. Il finanziamento è per l’80% coperto dal fondo di garanzia, che interviene in una serie di casi specificati dal decreto (esempio, regola della pensione, inadempienza obblighi di premorienza dell’assicurazione).

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