Per le domande di assegno di invalidità civile respinte dall’INPS per mancanza dei requisiti economici non è possibile procedere con istanza di riesame ma è necessario presentare una nuova domanda di prestazione: lo ha chiarito la Corte di CAssazione con l’ordinanza n.23359 del 24 agosto 2021. La Suprema Corte spiega infatti che la decorrenza della prestazione è legata alla domanda, correttamente valida, che pertanto va presentata ex novo nei casi di rigetto per mancanza di documentazione idonea a certificare il requisito reddituale.
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Il riesame consente soltanto di presentare una domanda giudiziale entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa, e poiché il regolamento INPS richiede l’invio di una nuova domanda che instaura un procedimenteo amministrativo a sè stante, il sussidio di invalidità sarò attribuito solo se ricorrono tutti i presupposti del caso, con decorrenza fissata il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa. In pratica, è l’stanza in sé che comporta il diritto alla prestazione, per cui la data della domanda (valida e accolta) è quella presa a riferimento per stabilire il momento in cui decorre la prestazione.