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Prestazioni di invalidità INPS: nuova domanda per istanze incomplete

di Alessandra Gualtieri

16 Settembre 2021 11:30

Decorrenza assegno mensile INPS di invalidità: la Cassazione boccia il riesame delle domande incomplete, ai fini del diritto serve una nuova istanza.

Per le domande di assegno di invalidità civile respinte dall’INPS per mancanza dei requisiti economici non è possibile procedere con istanza di riesame ma è necessario presentare una nuova domanda di prestazione: lo ha chiarito la Corte di CAssazione con l’ordinanza n.23359 del 24 agosto 2021. La Suprema Corte spiega infatti che la decorrenza della prestazione è legata alla domanda, correttamente valida, che pertanto va presentata ex novo nei casi di rigetto per mancanza di documentazione idonea a certificare il requisito reddituale.

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Il riesame consente soltanto di presentare una domanda giudiziale entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa, e poiché il regolamento INPS  richiede l’invio di una nuova domanda che instaura un procedimenteo amministrativo a sè stante, il sussidio di invalidità sarò attribuito solo se ricorrono tutti i presupposti del caso, con decorrenza fissata il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa. In pratica, è l’stanza in sé che comporta il diritto alla prestazione, per cui la data della domanda (valida e accolta) è quella presa a riferimento per stabilire il momento in cui decorre la prestazione.