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Durc: requisiti per il rilascio della regolarità contributiva

di Nicola Santangelo

Pubblicato 14 Aprile 2016
Aggiornato 27 Novembre 2019 15:09

Rilascio regolarità contributiva, la procedura del DURC online verifica i versamenti effettuati dopo il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Ai fini del rilascio della regolarità contributiva, la procedura del DURC online verifica i pagamenti scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica di regolarità è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Si tratta, in pratica, dei pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell’impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi.

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Regolarità contributiva: casi particolari

La procedura rilascia regolarità nel caso non siano state rilevate esposizioni debitorie per contributi e sanzioni. In particolare la regolarità contributiva deve essere attestata in caso di:

  • rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
  • sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
  • crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
  • crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
  • crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l’ipotesi cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
  • crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

Scostamento non grave

La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile. A tal fine non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate di misura pari o inferiore ad 150 euro comprensivi di eventuali accessori di legge.

Rateazioni concesse da INPS, INAIL e Casse Edili

In merito all’ipotesi della reteazione è da evidenziare che l’attivazione della rateazione avviene in presenza del pagamento della prima delle rate complessivamente accordate entro la data indicata nel piano di ammortamento. Ciò vuol dire che il requisito di regolarità sarà soddisfatto solo successivamente all’avvenuto pagamento della prima rata poiché solo al verificarsi di tale condizione può considerarsi perfezionato il parere favorevole dell’Istituto alla rateazione.