Costituzione di una S.r.l. e conferimento dei soci

di Nicola Santangelo

Pubblicato 10 Marzo 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

La costituzione di una S.r.l. avviene per atto pubblico da registrarsi presso il PRI. Ogni elemento suscettibile di valutazione economica può essere conferito nella società , ciò vuol dire anche le prestazioni d'opera e i servizi purché tali rapporti siano accompagnati da garanzia fideiussoria o polizza assicurativa che copra l'intero valore del conferimento. Sia fideiussione che polizza fideiussoria possono essere sostituiti da una cauzione in denaro qualora lo statuto ne ammetta tale possibilità .

Le quote corrispondenti ai conferimenti in natura dovranno essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Il conferente dovrà  presentare relazione giurata di un revisore da lui stesso scelto, ugualmente redatta nel caso di acquisto, da parte della S.r.l., di beni in natura o crediti da fondatori, soci o amministratori qualora l'acquisto avvenga nei due anni dalla costituzione della società  e abbia un corrispettivo maggiore o uguale al 10% del capitale sociale. L'acquisto, salvo diversa disposizione statutaria, può essere approvato dall'assemblea dei soci.

In caso di mancata esecuzione dei conferimenti, gli amministratori diffidano il socio ad adempiere entro 30 giorni. Decorso tale termine è possibile optare per l'esecuzione forzata oppure per la vendita delle sue azioni agli altri soci in proporzione alla percentuale di capitale sociale detenuta antecedentemente all'operazione e al valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. Qualora non ci siano offerte da parte dei soci è possibile procedere, se l'atto costitutivo lo permette, alla vendita all'incanto della quota. Se la quota non venisse acquistata occorrerà  escludere il socio moroso dalla società  e ridurre il capitale sociale.

La società  a responsabilità  limitata può essere costituita anche per atto unilaterale. In tal caso l'unico socio deve versare per intero l'importo del conferimento dovuto o comunque entro 90 giorni da quello in cui sopravviene l’unipersonalità . Entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale gli amministratori dovranno depositare presso il PRI una dichiarazione contenente l'evento che causa l’unipersonalità  della società .

E' bene ricordare che il socio unico diviene così illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali. Ciò vuol dire che, nonostante il capitale sociale, il socio unipersonale risponderà  personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio. La responsabilità  è comunque illimitata nel periodo di tempo in cui egli è rimasto socio unico. Deve essere indicata l’unipersonalità  della società  in ogni atto, documento e in tutta la corrispondenza della S.r.l.